Dal momento che l'inserimento del microchip è condizione necessaria al fine di poter presentare, richiedere ed ottenere qualsiasi tipo di documentazione ai fini CITES, molti dei possessori di tartarughe, ricevuta richiesta di integrazione dei veccchi moduli di denucia di nascita da parte dei competenti uffici CITES si stanno adoperando nel tentatativo di fornire tale documentazione completa di relativo numero di microchip per ogni esemplare adulto riproduttore.
Tuttavia, per lo meno in Umbria, si sta presentando un problema che non mi è ben chiaro il perché sembra non presentarsi in altre regioni: i veterinari chiamati ad inserire i microchip alle tartarughe non possono farlo e se si volesse farlo in proprio nessuna farmacia è autorizzata a vendere microchip a privati.
Il problema sembra risiedere nell' ORDINANZA del Ministero della Salute e delle Politiche sociali datata 6 agosto 2008.
Premesso che tale ordinanza è relativa all'istituzione dell'anagrafe canina sembra che poi di fatto vada ad interferire con la possibilità di inserimento di microchip a fini CITES nelle tartarughe.
Nell'ordinanza si legge:
Citazione:Art. 5.
1. Il microchip di identificazione dei cani puo' essere prodotto e
commercializzato unicamente da soggetti registrati presso il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in
conformita' all'allegato 1.
2. Coloro che gia' producono o commercializzano microchip devono
provvedere alla registrazione di cui al comma 1, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
registra i produttori e i distributori di microchip ed assegna loro
una serie numerica di codici identificativi elettronici.
4. I microchip possono essere venduti solamente alle regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano, alle aziende sanitarie locali,
ai veterinari di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) e alle facolta'
di medicina veterinaria che hanno un ambulatorio aperto al pubblico.
5. I produttori e i distributori devono garantire la
rintracciabilita' dei lotti dei microchip venduti.
6. E' vietato utilizzare serie numeriche diverse da quelle
assegnate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e i
soggetti di cui all'art. 1, comma 3 possono utilizzare microchip gia'
in loro possesso, fino a completo smaltimento delle scorte.
7. E' consentita la commercializzazione di microchip con serie
numerica non assegnata dal Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, fino alla data del 31 marzo 2009.
8. I dispositivi di lettura di microchip devono essere ISO
compatibili.
In relazione a tale ordinanza e in relazione al fatto che fino ad ora non esistono microchip espressamente creati per i cani e altri creati per gli altri animali, le ASL locali hanno bloccato la vendita e l'inserimento di microchip da parte di soggetti non autorizzati in possesso dei relativi registri di carico e scarico.
Da quanto sono riuscito a capire, per quanto concerne l'inserimento in Furetti (solo nel caso siano destinati all'espatrio) o Cavalli (per fini sanitari), questo va autorizzato di volta in volta dalle ASL: per gli altri animali le ASL non sono interessate a gestire o autorizzare nulla pertanto per quanto le concerne il problema riguarda le autorità di gestione CITES che dovrebbero fornire i microchip o comunicare a loro come comportarsi.
A questo punto le mie domande:
1. Visto che nell'ordinanza si parla della data del 31 marzo 2009, qualcuno sa se dal 1 aprile verranno commercializzati dei microchip con serie numerica destinata ad altri animali tipo le tartarughe oppure nessuno sarà più autorizzato a produrre e commercializzare microchip se non per i cani?
2. Quali microchip stanno inserendo i veterinari in giro per l'Italia, visto che l'ordinanza è nazionale?
Concludendo vorrei sottolineare anche quanto si legge nell'articolo 3 della stessa ordinanza:
Citazione:
L'adempimento di cui al comma 2, quale atto medico-veterinario,
deve essere effettuato:
a) dai veterinari pubblici competenti per territorio;
b) da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere
all'anagrafe canina regionale, secondo modalita' definite dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.