Microchip ??

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Agostino
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Messaggioda Agostino » sab nov 15, 2008 3:15 pm

Da tempo il TCI sta studiando la possibilità di fare un Registro di allevatori e Anagrafe dei microchip, chissà che prima o poi non riusciamo a farla, sarebbe una buona cosa per tutti; qui però prima servirebbe una discussione seria su come strutturare il tutto, solo alla fine, quando avremo le idee chiare, allora cercheremo chi può gestire tutto questo.
L'ambizione sarebbe che in futuro le autorità ci riconoscano sia l'anagrafe che il registro allevatori.
Conosco il caso dell'associozione dei furetti che ha fatto l'anagrafe dei microchip ed è poi stata riconosciuta dalle autorità.

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Luca-VE
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Messaggioda Luca-VE » sab nov 15, 2008 8:34 pm

Citazione:
Messaggio inserito da tartoombria

Ma qualcuno ci è andato dal proprio veterinario a farsi mettere i microchip?

Qual è stata la risposta?


Questa discussione, a parte il questito iniziale, i successivi dubbi e gli unici interventi sensati, seppur contrastanti, di Sandra e Guccio, mi sembra la "PROPAGANDA DELLA DISINFORMAZIONE".



era appunto quella che ho postato in questa discussione...

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tartoombria
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Messaggioda tartoombria » sab nov 15, 2008 11:27 pm

Scusa Luca, ma da come le hai presentate, mi sembrava si trattasse di deduzioni personali!

Per il resto invece se ho ben capito, tolto il fatto che il chippaggio deve essere effettuato da un veterinario (e va bene un microchip generico in una posizione generica), il discorso va necessariamente affrontato a livello regionale con l'ausilio del veterinario che effettuerà l'inserimento!

Stando a quanto si è detto quindi, in alcune regioni si potrebbe fare anche domani (Liguria, Toscana, Veneto e poi forse qualche altra) in altre si deve aspettare, ma sembrerebbe che se si aspetta tutti che la norma si chiarisca e si uniformi a livello nazionale forse è meglio.?

Ad essere sincero, come risultato non mi sembra il massimo, ma almeno qualcuno ci ha provato!

Dal momento che il problema, come si è detto più volte, non è così impellente visto che le tarte sono in letargo e non sarà possibile inserire i mocrochip fino a primavera, avremo tutto il tempo di parlarne e di aspettare.

Nel frattempo teniamoci aggiornati:)

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Faber78
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Messaggioda Faber78 » dom nov 16, 2008 10:06 am

salve a tutti, come scrissi sull'altra discussione inerente i microchip (che però era più di ordine "medico") ho portato dal vet le mie per la chippatura, senza che comunque, almeno per "l'intervento" le cose mi fossero completamente chiare.., diciamo che il forum, sopratutto grazie all'intervento di simona e sancar mi è stato davvero utile, per poi capire definitivamente quale fosse la migliore sede di inoculo e COME la cosa andasse fatta, cercando quel po' di materiale su google (la chippatura di una caretta ad una pala, quella di un soldato, sottocute all'altezza dell'attacco del tricipite con il deltoide, e una pagina US dedicata alla "gopher turtle" dove si procedeva all'applicazione nei pressi della cavità posteriore destra, all'altezza dell'attacco del femore). Nemmeno immaginavo che ci sarebbero stati pericoli "burocratici" se solo avessi proceduto io con l'acquisto e l'applicazione dei chip (ne vendevano su ebay, per 50 E), ma ho scelto il vet per l'approccio SICURAMENTE più sicuro che avrebbe avuto nel trattare l'animale, perquanto io sia stato il primo a fare una richiesta del genere (furono momenti di "studio incorciato" per me e per lui, visto che come sempre, c'è una prima volta per tutto ;>).
Il mio vet, mi ha semplicemente rilasciato due fogli dove c'era scritto che

In data gg/mm/aaaa era stato applicato il

microchip n° XXXXXXXXXXXX a un esemplare di testudo hermanni, maschio adulto, a livello della zampa posteriore dx;
microchip n° XXXXXXXXXXXX a un esemplare di testudo hermanni femmina, adulta, alivello della zampa posteriore dx;
microchip n° XXXXXXXXXXXX a un esemplare di testudo hermanni femmina, adulta, alivello della zampa posteriore dx;

per il resto, credo che si sia limitato a questo. Figuriamoci, qui l'anagrafe canina funziona già solo per caso, quando funziona, non credo che in Puglia ci sia modo di "far prendere nota" che il chip numero vattelappesca sia stato applicato ad un animale diverso da un cane, su qualche registro... e vi assicuro, se il registro esistesse, diverrebbe solo un buon substrato/pabulum per acari e muffe, depositato in qualche schedario/ossario, come chiamano gli schedari alcuni organi preposti che EVITO di menzionare.
Di mio credo di aver rispettato il possibile e il necessario, e non credo che anche l'assenza di questi registri, sia, per lo scopo che ci si prefigge (marcare gli animali indiscutibilmente e senza possibilità di sbaglio) inficiante, nel momento in cui si spedisce alla forestale un certificato firmato dal veterinario e copia della ricevuta per l'intervento, come prova dell'avvenuto marcaggio, e si conserva copia dello stesso.
Sono aperto tuttavia a nuovi altri disastrosi ipotetici scenari...(dopo la normativa-regalo di quest'estate sono pronto a tutto, ANCHE in ambito di leggi finte tutela-animali) fatemi presente cos'altro potrebbe andare storto, adesso :) rendere nulla l'operazione di marcaggio con chip se lo stesso non è applicato in zona diversa, prescritta dalla legge(che non esiste ancora) ? o se la capsula vitrea che lo contiene è di colore diverso? :)

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Sandra
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Messaggioda Sandra » dom nov 16, 2008 1:11 pm

Scusate, ma qui si sta fraintendendo tutto.Fino alla pubblicazione dell'Ordinanza era perfettamente lecito acquistare e inserire i microchip, non c'era nessuna restrizione e gli allevatori di molti animali lo hanno fatto per anni, anche quelli di cani. Il veterinario poi ( per i cani) andava, leggeva e certificava i microchip e poi ne dava comunicazione all'Anagrafe canina. Quando abbiamo acquistato il cane di mia figlia, solo in un secondo tempo ci è arrivato il pedigree con scritto il numero di microchip, ma nessuna certificazione veterinaria.
I microchip che ho acquistato io, li ho acquistati presso il rappresentante della ditta produttrice che mi ha rilasciato regolare scontrino fiscale. Mi avrebbe fatto la fattura, se avessi voluto.Quando ho presentato la lista dei microchip alla forestale, insieme alla denuncia di nascita e alle richieste Cites, non ho dovuto allegare nessun certificato veterinario. l'Ordinanza ha cominciato ad avere qualche effetto confuso alla fine di settembre. A quanto ne so, la Forestale non richiede ancora la certificazione.Quindi credo che il problema nasca dall'incapacità dei veterinari di interpretare l'Ordinanza ma niente di più, visto che ancora possono utilizzare le vecchie scorte di microchip, i cui numeri non sono mai stati registrati dalle ditte produttrici. Addirittura, io ho interpellato varie ASL cittadine, non regionali. Sono quelle che stanno dando interpretazioni fra le più variopinte ma, credo, tutte a titolo personale.All'interno della regione Toscana non c'è uniformità di interpretazione fra le varie ASL, per cui parlare di regioni è eccessivo.Se un veterinario si rifiuta di applicare i microchip, provatene un'altro.Ma non vi allarmate. E' probabile che quando usciranno i microchip con i codici prestabiliti per i cani, per gli altri animali tutto tornerà come prima.

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simon@
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Messaggioda simon@ » dom nov 16, 2008 1:34 pm

Ecco, Sandra, nel tuo post c'è quello che volevo dire io fin dall'inizio.:)

citazione Sancar48
Quando ho presentato la lista dei microchip alla forestale, insieme alla denuncia di nascita e alle richieste Cites, non ho dovuto allegare nessun certificato veterinario. l'Ordinanza ha cominciato ad avere qualche effetto confuso alla fine di settembre. A quanto ne so, la Forestale non richiede ancora la certificazione( cut) ancora possono utilizzare le vecchie scorte di microchip, i cui numeri non sono mai stati registrati dalle ditte produttrici

FrancescoT
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Messaggioda FrancescoT » lun nov 17, 2008 8:38 pm

Il commercio e la fornitura di attrezzature tecniche e strumentali è vietata nei confronti di chi non è iscritto all’ordine dei medici veterinari.
Nel caso sono punibili tanto il venditore quanto l’acquirente non veterinario.
Lo stabilisce la Legge 175/92 e lo ribadisce una sentenza della Cassazione (Cass. pen., sez. III, 07/05/1997, n. 7140).
Le uniche eccezioni ammesse dalla legge riguardano le attrezzature destinate all’esercizio di
arti ausiliarie della professione veterinaria - due in tutto, maniscalco e castrino - ed opportunamente elencate da un Decreto del 1994.
La legge 175/92 (articolo 9, L. 5 febbraio 1992 n. 175 Disposizioni urgenti in materia sanitarie) punisce sia il venditore sia il compratore, degli apparecchi non inclusi negli elenchi ministeriali, quando essi siano forniti a soggetti non iscritti negli albi
delle professioni sanitarie.
“Altrimenti il legislatore – precisa la Cassazione- non avrebbe usato il termine generico di “commercio” a qualsiasi titolo, che comprende sia la trasmissione che la ricezione della cosa.
Se non si fossero colpiti tanto il dare quanto il ricevere, “il legislatore avrebbe parzialmente vanificato lo scopo dichiarato di reprimere l’esercizio abusivo delle professioni
sanitarie, esonerando paradossalmente dalla sanzione penale proprio chi -ricevendo l’apparecchio
senza esserne abilitato ad usarlo - si rende generalmente responsabile dell’abusivo esercizio della professione”.

Sentenzia la Cassazione: “la norma di cui all’art. 9 intende reprimere l’esercizio abusivo delle
professioni sanitarie, vietando il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, nei confronti di coloro che non sono iscritti agli albi delle professioni sanitarie, di apparecchi diversi da quelli indicati in decreti ministeriali periodicamente aggiornati.
“ Il legislatore- continua la Corte- introducendo nell’ordinamento una norma siffatta,
non lede irragionevolmente il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), né vulnera il diritto al lavoro (artt. 3 e 35) o la libertà di iniziativa economica (art. 41),’ - giacché questi beni possono essere limitati al fine di tutelare altri valori costituzionali, quali la salute
individuale e collettiva di cui all’art. 32 Cost.
Rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario il potere di comprimere i primi beni per la migliore tutela della salute”.

L’articolo 9 della Legge L. 175/92
1. Con decreto* del Ministro della sanità, sentito il parere delle federazioni nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è fissato, e periodicamente aggiornato, l’elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le predette arti ausiliarie.
2. Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, sono vietati nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie, mediante attestato del relativo organo professionale di data non anteriore ai due mesi.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita, anche in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca più grave reato, con una ammenda pari al valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio in caso di recidiva.
*Decreto del Ministero della Salute 3 maggio 1994 - “Determinazione delle attrezzature tecniche e strumentali degli esercenti le arti ausiliarie e sanitarie”. Il provvedimento elenca le uniche strumentazioni di cui possono dotarsi gli ausiliari delle professioni veterinarie. Si tratta di tosatrici, coltelli e aghi per castrazione, lime per zoccolo, scalpello, tenaglie
per unghioni, ecc. non certo ecografi o attrezzature per l’attività medico-veterinaria. Se ne deduce che il commercio, la fornitura e la dotazione di tutti gli altri apparecchi e strumenti, non rientranti nel citato decreto, sono esclusivo appannaggio del medico veterinario.

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tartamau
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Messaggioda tartamau » lun nov 17, 2008 10:02 pm

Citazione:
Messaggio inserito da el tigron

Il commercio e la fornitura di attrezzature tecniche e strumentali è vietata nei confronti di chi non è iscritto all’ordine dei medici veterinari.
Nel caso sono punibili tanto il venditore quanto l’acquirente non veterinario.
Lo stabilisce la Legge 175/92 e lo ribadisce una sentenza della Cassazione (Cass. pen., sez. III, 07/05/1997, n. 7140).
Le uniche eccezioni ammesse dalla legge riguardano le attrezzature destinate all’esercizio di
arti ausiliarie della professione veterinaria - due in tutto, maniscalco e castrino - ed opportunamente elencate da un Decreto del 1994.
La legge 175/92 (articolo 9, L. 5 febbraio 1992 n. 175 Disposizioni urgenti in materia sanitarie) punisce sia il venditore sia il compratore, degli apparecchi non inclusi negli elenchi ministeriali, quando essi siano forniti a soggetti non iscritti negli albi
delle professioni sanitarie.
“Altrimenti il legislatore – precisa la Cassazione- non avrebbe usato il termine generico di “commercio” a qualsiasi titolo, che comprende sia la trasmissione che la ricezione della cosa.
Se non si fossero colpiti tanto il dare quanto il ricevere, “il legislatore avrebbe parzialmente vanificato lo scopo dichiarato di reprimere l’esercizio abusivo delle professioni
sanitarie, esonerando paradossalmente dalla sanzione penale proprio chi -ricevendo l’apparecchio
senza esserne abilitato ad usarlo - si rende generalmente responsabile dell’abusivo esercizio della professione”.

Sentenzia la Cassazione: “la norma di cui all’art. 9 intende reprimere l’esercizio abusivo delle
professioni sanitarie, vietando il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, nei confronti di coloro che non sono iscritti agli albi delle professioni sanitarie, di apparecchi diversi da quelli indicati in decreti ministeriali periodicamente aggiornati.
“ Il legislatore- continua la Corte- introducendo nell’ordinamento una norma siffatta,
non lede irragionevolmente il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), né vulnera il diritto al lavoro (artt. 3 e 35) o la libertà di iniziativa economica (art. 41),’ - giacché questi beni possono essere limitati al fine di tutelare altri valori costituzionali, quali la salute
individuale e collettiva di cui all’art. 32 Cost.
Rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario il potere di comprimere i primi beni per la migliore tutela della salute”.

L’articolo 9 della Legge L. 175/92
1. Con decreto* del Ministro della sanità, sentito il parere delle federazioni nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è fissato, e periodicamente aggiornato, l’elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le predette arti ausiliarie.
2. Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, sono vietati nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie, mediante attestato del relativo organo professionale di data non anteriore ai due mesi.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita, anche in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca più grave reato, con una ammenda pari al valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio in caso di recidiva.
*Decreto del Ministero della Salute 3 maggio 1994 - “Determinazione delle attrezzature tecniche e strumentali degli esercenti le arti ausiliarie e sanitarie”. Il provvedimento elenca le uniche strumentazioni di cui possono dotarsi gli ausiliari delle professioni veterinarie. Si tratta di tosatrici, coltelli e aghi per castrazione, lime per zoccolo, scalpello, tenaglie
per unghioni, ecc. non certo ecografi o attrezzature per l’attività medico-veterinaria. Se ne deduce che il commercio, la fornitura e la dotazione di tutti gli altri apparecchi e strumenti, non rientranti nel citato decreto, sono esclusivo appannaggio del medico veterinario.



Tutto vero, ma dove si può consultare questa lista con l'elenco delle attrezzature tecniche e strumentali?

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Flavio
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Messaggioda Flavio » mar nov 18, 2008 12:02 am

Citazione:
Tutto vero, ma dove si può consultare questa lista con l'elenco delle attrezzature tecniche e strumentali?

Temo che quelli consentiti (trà l'altro ad esercenti le arti ausiliarie e sanitarie) siano proprio quelli elencati.
Bè, se cercavamo chiarezza penso si abbia avuto da El Tigron (Dott. FrancescoT.)quanto di più esaustivo ed autorevole in materia.
Mi sembra doveroso ringraziarlo publicamente per la sollecitudine e chiarezza con cui ha risposto alla cortesia richiesta.

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Messaggioda simon@ » mar nov 18, 2008 12:12 am

Flavio, per cui anche le siringhe per iniezioni non si possono usare?
E i sondini per alimentazione?
Perchè questi li vendono a chiunque in farmacia e io stessa ne ho fatto uso.
Rifarsi solo a quelli consentiti mi pare davvero limitativo.
Chiaramente, come già detto da Sandra, l'uso è risevato sempre e SOLO sui PROPRI animali

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Messaggioda tartamau » mar nov 18, 2008 7:56 am

Citazione:
Messaggio inserito da bigflay2002

Citazione:
Tutto vero, ma dove si può consultare questa lista con l'elenco delle attrezzature tecniche e strumentali?

Temo che quelli consentiti (trà l'altro ad esercenti le arti ausiliarie e sanitarie) siano proprio quelli elencati.
Bè, se cercavamo chiarezza penso si abbia avuto da El Tigron (Dott. FrancescoT.)quanto di più esaustivo ed autorevole in materia.
Mi sembra doveroso ringraziarlo publicamente per la sollecitudine e chiarezza con cui ha risposto alla cortesia richiesta.



Ok, ma dove sono elencati? Qui si parla di aria fritta, serve nero su bianco!!! Citare una legge va bene, ma non si è chiarito il punto di sapere, uno per uno (se no sono tutte chiacchiere), quali siano i dispositivi ritenuti ad esclusivo uso veterinario e quali no.
Si vuol dire dove poter consultare codesta lista?

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Messaggioda FrancescoT » mar nov 18, 2008 8:09 am

Chiedo scusa per il ritardo, ma non ho molto tempo libero8D
Riporto integralmente l’articolo 9 della Legge L. 175/92
1. Con decreto* del Ministro della sanità, sentito il parere delle federazioni
nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni
professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni
sanitarie, è fissato, e periodicamente aggiornato, l’elenco delle attrezzature
tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli
esercenti le predette arti ausiliarie.
2. Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi
e strumenti diversi da quelli indicati nel decreto di cui al
comma 1, sono vietati nei confronti di coloro che non dimostrino di
essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie, mediante
attestato del relativo organo professionale di data non anteriore
ai due mesi.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita, anche in
aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca più grave
reato, con una ammenda pari al valore dei beni forniti, elevabile fino
al doppio in caso di recidiva.
*Decreto del Ministero della Salute 3 maggio 1994 - “Determinazione
delle attrezzature tecniche e strumentali degli esercenti le arti ausiliarie
e sanitarie”. Il provvedimento elenca le uniche strumentazioni di cui
possono dotarsi gli ausiliari delle professioni veterinarie. Si tratta di tosatrici,
coltelli e aghi per castrazione, lime per zoccolo, scalpello, tenaglie
per unghioni, ecc. non certo ecografi o attrezzature per l’attività
medico-veterinaria. Se ne deduce che il commercio, la fornitura e la dotazione
di tutti gli altri apparecchi e strumenti, non rientranti nel citato
decreto, sono esclusivo appannaggio del medico veterinario.

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Messaggioda simon@ » mar nov 18, 2008 8:28 am

Citazione:
Messaggio inserito da el tigron
Il provvedimento elenca le uniche strumentazioni di cui
possono dotarsi gli ausiliari delle professioni veterinarie. Si tratta di tosatrici,
coltelli e aghi per castrazione, lime per zoccolo, scalpello, tenaglie
per unghioni, ecc. non certo ecografi o attrezzature per l’attività
medico-veterinaria. Se ne deduce che il commercio, la fornitura e la dotazione
di tutti gli altri apparecchi e strumenti, non rientranti nel citato
decreto, sono esclusivo appannaggio del medico veterinario.


Cavolo!:0
Però, parere personale, trovo assurdo che "un non veterinario" possa castrare un animale con coltello o agoxx( e non possa inserire un microchip...la castrazione è un vero e proprio intervento chirurgico e il coltello serve ovviamente a recidere parte del corpo di un animale, l'inserimento del microchip è nè più nè meno di un'iniezione sottocutanea...paradossi delle leggiV
Grazie, el tigron:)

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Messaggioda tartamau » mar nov 18, 2008 9:05 am

Citazione:
Messaggio inserito da el tigron

Chiedo scusa per il ritardo, ma non ho molto tempo libero8D
Riporto integralmente l’articolo 9 della Legge L. 175/92
1. Con decreto* del Ministro della sanità, sentito il parere delle federazioni
nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni
professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni
sanitarie, è fissato, e periodicamente aggiornato, l’elenco delle attrezzature
tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli
esercenti le predette arti ausiliarie.
2. Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi
e strumenti diversi da quelli indicati nel decreto di cui al
comma 1, sono vietati nei confronti di coloro che non dimostrino di
essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie, mediante
attestato del relativo organo professionale di data non anteriore
ai due mesi.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita, anche in
aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca più grave
reato, con una ammenda pari al valore dei beni forniti, elevabile fino
al doppio in caso di recidiva.
*Decreto del Ministero della Salute 3 maggio 1994 - “Determinazione
delle attrezzature tecniche e strumentali degli esercenti le arti ausiliarie
e sanitarie”. Il provvedimento elenca le uniche strumentazioni di cui
possono dotarsi gli ausiliari delle professioni veterinarie. Si tratta di tosatrici,
coltelli e aghi per castrazione, lime per zoccolo, scalpello, tenaglie
per unghioni, ecc. non certo ecografi o attrezzature per l’attività
medico-veterinaria. Se ne deduce che il commercio, la fornitura e la dotazione
di tutti gli altri apparecchi e strumenti, non rientranti nel citato
decreto, sono esclusivo appannaggio del medico veterinario.



Il decreto, un po' vecchiotto, visto che 14 anni fa i microchip erano solo una sperimentazione, dovrebbe integrare qualcosa, non Le pare?
A noi serve sapere se ed in quale guisa l'inserimento di microchip può essere considerato un atto medico chirurgico (trattasi sempre di una iniezione ed infatti le siringhe per la castrazione sono ammesse!!). Dico questo in merito al fatto che i Microchip, prima dell'avvento dell'ordinanza dello scorso agosto circa i cani, erano di libera vendita (immagino quindi non equiparati a strumenti chirurgici) ed ora non lo sono più solo per un problema di tracciabilità. Onestamente capisco il problema, ed è chiaro (come succede su tutto ciò in cui circolano interessanti somme di denaro e si vuole tutelare gli interessi di un ordine professionale, fatto questo peculiarmente italiano) che il tutto vada chiarito.
E' anche vero che la maggior parte dei veterinari non saprebbe come inserire un microchip ad una tartaruga, come è vero che non può essere fatto da chiunque.
Di vero c'è che è un obbligo nel momento in cui si richiede una identificazione certa (animali in allegato A della Cites) e che l'ordinanza di agosto non ha tenuto conto se non dei cani.
Personalmente ho posto il problema al ministero dell'Ambiente e spero che a breve escano fuori dei chiarimenti.

Il tutto merita un chiarimento che non può esser fatto per deduzione ed esclusione, ripeto, perchè nel 1994 di microchip se ne poteva solo parlare.....

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Flavio
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Messaggioda Flavio » mar nov 18, 2008 9:08 am

Citazione:
Ok, ma dove sono elencati? Qui si parla di aria fritta, serve nero su bianco!!! Citare una legge va bene, ma non si è chiarito il punto di sapere, uno per uno (se no sono tutte chiacchiere), quali siano i dispositivi ritenuti ad esclusivo uso veterinario e quali no.
Si vuol dire dove poter consultare codesta lista?



Citazione:
Il provvedimento elenca le uniche strumentazioni di cui
possono dotarsi gli ausiliari delle professioni veterinarie. Si tratta di tosatrici,
coltelli e aghi per castrazione, lime per zoccolo, scalpello, tenaglie
per unghioni, ecc. non certo ecografi o attrezzature per l’attività
medico-veterinaria. Se ne deduce che il commercio, la fornitura e la dotazione
di tutti gli altri apparecchi e strumenti, non rientranti nel citato
decreto, sono esclusivo appannaggio del medico veterinario.


A me sembra chiaro che tutto ciò che non è elencato sopra rientri nella lista che tu citi, poi un veterinario può usare strumenti che altri suoi colleghi non usano, dovremmo rivolgerci ad un grossista di forniture medicali, e non mi sembra ne il luogo ne il caso.

Citazione:
Cavolo!
Però, parere personale, trovo assurdo che "un non veterinario" possa castrare un animale con coltello o ago e non possa inserire un microchip...la castrazione è un vero e proprio intervento chirurgico e il coltello serve ovviamente a recidere parte del corpo di un animale, l'inserimento del microchip è nè più nè meno di un'iniezione sottocutanea...paradossi delle leggi
Grazie, el tigron


Sono daccordo con te Simona sulla discutibilità di leggi e decreti, ma
per discuterne dovremmo aprire una discussione a parte.


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