Citazione:
Messaggio inserito da tartoombria
Ma qualcuno ci è andato dal proprio veterinario a farsi mettere i microchip?
Qual è stata la risposta?
Questa discussione, a parte il questito iniziale, i successivi dubbi e gli unici interventi sensati, seppur contrastanti, di Sandra e Guccio, mi sembra la "PROPAGANDA DELLA DISINFORMAZIONE".
Citazione:
Messaggio inserito da el tigron
Il commercio e la fornitura di attrezzature tecniche e strumentali è vietata nei confronti di chi non è iscritto all’ordine dei medici veterinari.
Nel caso sono punibili tanto il venditore quanto l’acquirente non veterinario.
Lo stabilisce la Legge 175/92 e lo ribadisce una sentenza della Cassazione (Cass. pen., sez. III, 07/05/1997, n. 7140).
Le uniche eccezioni ammesse dalla legge riguardano le attrezzature destinate all’esercizio di
arti ausiliarie della professione veterinaria - due in tutto, maniscalco e castrino - ed opportunamente elencate da un Decreto del 1994.
La legge 175/92 (articolo 9, L. 5 febbraio 1992 n. 175 Disposizioni urgenti in materia sanitarie) punisce sia il venditore sia il compratore, degli apparecchi non inclusi negli elenchi ministeriali, quando essi siano forniti a soggetti non iscritti negli albi
delle professioni sanitarie.
“Altrimenti il legislatore – precisa la Cassazione- non avrebbe usato il termine generico di “commercio” a qualsiasi titolo, che comprende sia la trasmissione che la ricezione della cosa.
Se non si fossero colpiti tanto il dare quanto il ricevere, “il legislatore avrebbe parzialmente vanificato lo scopo dichiarato di reprimere l’esercizio abusivo delle professioni
sanitarie, esonerando paradossalmente dalla sanzione penale proprio chi -ricevendo l’apparecchio
senza esserne abilitato ad usarlo - si rende generalmente responsabile dell’abusivo esercizio della professione”.
Sentenzia la Cassazione: “la norma di cui all’art. 9 intende reprimere l’esercizio abusivo delle
professioni sanitarie, vietando il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, nei confronti di coloro che non sono iscritti agli albi delle professioni sanitarie, di apparecchi diversi da quelli indicati in decreti ministeriali periodicamente aggiornati.
“ Il legislatore- continua la Corte- introducendo nell’ordinamento una norma siffatta,
non lede irragionevolmente il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), né vulnera il diritto al lavoro (artt. 3 e 35) o la libertà di iniziativa economica (art. 41),’ - giacché questi beni possono essere limitati al fine di tutelare altri valori costituzionali, quali la salute
individuale e collettiva di cui all’art. 32 Cost.
Rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario il potere di comprimere i primi beni per la migliore tutela della salute”.
L’articolo 9 della Legge L. 175/92
1. Con decreto* del Ministro della sanità, sentito il parere delle federazioni nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è fissato, e periodicamente aggiornato, l’elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le predette arti ausiliarie.
2. Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, sono vietati nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie, mediante attestato del relativo organo professionale di data non anteriore ai due mesi.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita, anche in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca più grave reato, con una ammenda pari al valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio in caso di recidiva.
*Decreto del Ministero della Salute 3 maggio 1994 - “Determinazione delle attrezzature tecniche e strumentali degli esercenti le arti ausiliarie e sanitarie”. Il provvedimento elenca le uniche strumentazioni di cui possono dotarsi gli ausiliari delle professioni veterinarie. Si tratta di tosatrici, coltelli e aghi per castrazione, lime per zoccolo, scalpello, tenaglie
per unghioni, ecc. non certo ecografi o attrezzature per l’attività medico-veterinaria. Se ne deduce che il commercio, la fornitura e la dotazione di tutti gli altri apparecchi e strumenti, non rientranti nel citato decreto, sono esclusivo appannaggio del medico veterinario.
Citazione:
Tutto vero, ma dove si può consultare questa lista con l'elenco delle attrezzature tecniche e strumentali?
Citazione:
Messaggio inserito da bigflay2002Citazione:
Tutto vero, ma dove si può consultare questa lista con l'elenco delle attrezzature tecniche e strumentali?
Temo che quelli consentiti (trà l'altro ad esercenti le arti ausiliarie e sanitarie) siano proprio quelli elencati.
Bè, se cercavamo chiarezza penso si abbia avuto da El Tigron (Dott. FrancescoT.)quanto di più esaustivo ed autorevole in materia.
Mi sembra doveroso ringraziarlo publicamente per la sollecitudine e chiarezza con cui ha risposto alla cortesia richiesta.
Citazione:
Messaggio inserito da el tigron
Il provvedimento elenca le uniche strumentazioni di cui
possono dotarsi gli ausiliari delle professioni veterinarie. Si tratta di tosatrici,
coltelli e aghi per castrazione, lime per zoccolo, scalpello, tenaglie
per unghioni, ecc. non certo ecografi o attrezzature per l’attività
medico-veterinaria. Se ne deduce che il commercio, la fornitura e la dotazione
di tutti gli altri apparecchi e strumenti, non rientranti nel citato
decreto, sono esclusivo appannaggio del medico veterinario.
Citazione:
Messaggio inserito da el tigron
Chiedo scusa per il ritardo, ma non ho molto tempo libero
Riporto integralmente l’articolo 9 della Legge L. 175/92
1. Con decreto* del Ministro della sanità, sentito il parere delle federazioni
nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni
professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni
sanitarie, è fissato, e periodicamente aggiornato, l’elenco delle attrezzature
tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli
esercenti le predette arti ausiliarie.
2. Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi
e strumenti diversi da quelli indicati nel decreto di cui al
comma 1, sono vietati nei confronti di coloro che non dimostrino di
essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie, mediante
attestato del relativo organo professionale di data non anteriore
ai due mesi.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita, anche in
aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca più grave
reato, con una ammenda pari al valore dei beni forniti, elevabile fino
al doppio in caso di recidiva.
*Decreto del Ministero della Salute 3 maggio 1994 - “Determinazione
delle attrezzature tecniche e strumentali degli esercenti le arti ausiliarie
e sanitarie”. Il provvedimento elenca le uniche strumentazioni di cui
possono dotarsi gli ausiliari delle professioni veterinarie. Si tratta di tosatrici,
coltelli e aghi per castrazione, lime per zoccolo, scalpello, tenaglie
per unghioni, ecc. non certo ecografi o attrezzature per l’attività
medico-veterinaria. Se ne deduce che il commercio, la fornitura e la dotazione
di tutti gli altri apparecchi e strumenti, non rientranti nel citato
decreto, sono esclusivo appannaggio del medico veterinario.
Citazione:
Ok, ma dove sono elencati? Qui si parla di aria fritta, serve nero su bianco!!! Citare una legge va bene, ma non si è chiarito il punto di sapere, uno per uno (se no sono tutte chiacchiere), quali siano i dispositivi ritenuti ad esclusivo uso veterinario e quali no.
Si vuol dire dove poter consultare codesta lista?
Citazione:
Il provvedimento elenca le uniche strumentazioni di cui
possono dotarsi gli ausiliari delle professioni veterinarie. Si tratta di tosatrici,
coltelli e aghi per castrazione, lime per zoccolo, scalpello, tenaglie
per unghioni, ecc. non certo ecografi o attrezzature per l’attività
medico-veterinaria. Se ne deduce che il commercio, la fornitura e la dotazione
di tutti gli altri apparecchi e strumenti, non rientranti nel citato
decreto, sono esclusivo appannaggio del medico veterinario.
Citazione:
Cavolo!
Però, parere personale, trovo assurdo che "un non veterinario" possa castrare un animale con coltello o ago e non possa inserire un microchip...la castrazione è un vero e proprio intervento chirurgico e il coltello serve ovviamente a recidere parte del corpo di un animale, l'inserimento del microchip è nè più nè meno di un'iniezione sottocutanea...paradossi delle leggi
Grazie, el tigron
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