Messaggioda Carmen » dom lug 06, 2008 12:58 pm
Eccolo:
Articolo 54
Esemplari delle specie animali nati e allevati in cattività
Salvo il disposto dell'articolo 55, un esemplare di una specie
animale si considera nato e allevato in cattività soltanto quando
un organo di gestione competente, in consultazione con
un'autorità scientifica competente dello Stato membro interessato,
abbia accertato quanto segue:
1) l'esemplare in questione discende o deriva da un discendente
nato o altrimenti prodotto in ambiente controllato:
a) da genitori che si sono accoppiati o hanno in altra
guisa trasferito gameti in ambiente controllato, se la
riproduzione è sessuata;
b) da genitori che si trovavano in ambiente controllato
quando è cominciato lo sviluppo del discendente, se la
riproduzione è asessuata;
2) la riserva riproduttiva originaria è stata costituita in
osservanza della normativa a essa applicabile alla data
della sua acquisizione ed in modo non nocivo per la
sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale;
3) la riserva riproduttiva originaria è mantenuta senza
immissioni dall'ambiente naturale, fatti salvi apporti
occasionali di animali, uova o gameti, conformi alla
normativa applicabile e in modo non nocivo per la
sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale,
unicamente a uno o più dei seguenti fini:
a) impedire o limitare incroci nocivi, fermo restando che
l'entità di tale apporto deve essere determinata dalla
necessità di creare nuovo materiale genetico;
L 166/16 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.6.2006
b) disporre di animali confiscati in conformità dell'articolo
16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97;
c) per l'utilizzo, in via eccezionale, come riserva
riproduttiva;
4) la riserva riproduttiva ha prodotto discendenti della
seconda o di successive generazioni (F2, F3 e via dicendo)
in ambiente controllato o è gestita con modalità che si sono
dimostrate idonee a produrre in modo affidabile discendenti
di seconda generazione in ambiente controllato.