Signori, la Normativa.

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AleeHali
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Signori, la Normativa.

Messaggioda AleeHali » mer lug 02, 2008 3:43 pm

Il documento che sembra causare tante preoccupazioni - e qualche crisi di nervi :D - si chiama "Procedure per l’accertamento della NASCITA IN CATTIVITA’ e della RIPRODUZIONE ARTIFICIALE di esemplari di specie animali e vegetali incluse negli Allegati A e B del Regolamento (CE) 338/97 e smi e nonché del rilascio dei relativi certificati".

E' molto lungo, e naturalmente scritto con continui riferimenti a Leggi e Regolamenti già esistenti; questo lo rende di difficile comprensione per il pubblico.

Comunque ecco alcuni passaggi che forse potranno interessarvi; cominciamo dal paragrafo "SPECIE ANIMALI DI ALLEGATO A":

"Al ricevimento della denuncia di nascita di esemplari di specie incluse nell’Allegato A, prevista dall’art. 8 bis, par. 1, della Legge 150/92, il Servizio CITES competente provvede ad informare l’allevatore delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) 338/97 nei riguardi, in particolare, della possibilità di richiedere la prescritta certificazione, con la compilazione dell’Annesso 2.
A seguito di richiesta di rilascio del certificato ai sensi dell’art. 10 del Reg.(CE) 338/97 (per l’applicazione delle deroghe di cui all’art. 8, par. 3, lett. d), il Servizio CITES competente, solo dopo aver controllato l’esattezza e la completezza delle informazioni contenute nella scheda e delle prove documentali fornite dall’allevatore medesimo, comprendente la marcatura (ai sensi dell’art. 66 del Reg. CE 865/06) degli esemplari riproduttori e riprodotti, ed avere eseguito gli accertamenti ritenuti opportuni, provvede ad inviarla alla Segreteria della Commissione Scientifica CITES unitamente a copia di tutta la documentazione.
Nella scheda firmata dall’allevatore, sono riportate le informazioni necessarie alla conoscenza della conformità della nascita in cattività degli esemplari ai requisiti dell’art. 54 del Reg. (CE) 865/06, nonché i dati relativi agli esemplari riproduttori e riprodotti, e per quanto riguarda i riproduttori ogni utile informazione documentale relativa ai medesimi che ne attesti la legale origine/acquisizione."
(omissis)
"Qualora il detentore dell’esemplare vivo che non sia stato certificato ai senso dell’art. 8.3 del Reg CE 338/97 con fonte C desideri spostarlo all’interno del territorio comunitario, deve preventivamente richiedere il rilascio di un certificato ai sensi dell’art 9.2 del Reg. CE 338/97."
(omissis)
"In caso di mancato riconoscimento di tutti i requisiti previsti dall’art. 54 del Reg. (CE) 865/06, gli esemplari nati non potranno beneficiare delle deroghe di cui all’art. 7 del Reg. (CE) 338/97 e dovranno essere considerati come esemplari selvatici o discendenti di prima generazione. In tal caso, il detentore non potrà utilizzare gli esemplari nati per alcuna attività commerciale (compresi gli scambi, le permute e le locazioni) e non potrà movimentare, alienare o cedere a qualsiasi titolo i medesimi all’interno dell’Unione Europea in assenza delle autorizzazioni richieste ai sensi dell’art. 9.2 del Reg. (CE) 338/97. "
(omissis)

Ciao

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giulietta
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Messaggioda giulietta » mer lug 02, 2008 4:00 pm

E quindi.....non ho capito nulla :I

n/a11

Messaggioda n/a11 » mer lug 02, 2008 4:07 pm

Thanks!!

ma avete notato che il portale della Forestale è inattivo?:(

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Messaggioda massimiliano@ » mer lug 02, 2008 4:18 pm

Penso solo che saranno ben pochi ad avere il privilegio di avere il fonte C........xx(

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mithril
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Messaggioda mithril » mer lug 02, 2008 4:29 pm

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A seguito di richiesta di rilascio del certificato ai sensi dell’art. 10 del Reg.(CE) 338/97 (per l’applicazione delle deroghe di cui all’art. 8, par. 3, lett. d), il Servizio CITES competente, solo dopo aver controllato l’esattezza e la completezza delle informazioni contenute nella scheda e delle prove documentali fornite dall’allevatore medesimo, comprendente la marcatura (ai sensi dell’art. 66 del Reg. CE 865/06) degli esemplari riproduttori e riprodotti, ed avere eseguito gli accertamenti ritenuti opportuni, provvede ad inviarla alla Segreteria della Commissione Scientifica CITES unitamente a copia di tutta la documentazione.


Cosa vuol dire? Come si marcano? Mica staranno parlando di microchip? Anche ai piccoli???
Poi, scusate, chi sono i fonte C?:I

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mithril
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Messaggioda mithril » mer lug 02, 2008 4:37 pm

Altra cosa. Entra in vigore da quando? O è già in vigore? O è partita dal 16/6/2008?

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Barbara
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Messaggioda Barbara » mer lug 02, 2008 4:53 pm

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A seguito di richiesta di rilascio del certificato ai sensi dell’art. 10 del Reg.(CE) 338/97 (per l’applicazione delle deroghe di cui all’art. 8, par. 3, lett. d), il Servizio CITES competente, solo dopo aver controllato l’esattezza e la completezza delle informazioni contenute nella scheda e delle prove documentali fornite dall’allevatore medesimo, comprendente la marcatura (ai sensi dell’art. 66 del Reg. CE 865/06) degli esemplari riproduttori e riprodotti, ed avere eseguito gli accertamenti ritenuti opportuni, provvede ad inviarla alla Segreteria della Commissione Scientifica CITES unitamente a copia di tutta la documentazione.


Cosa vuol dire? Come si marcano? Mica staranno parlando di microchip? Anche ai piccoli???
Poi, scusate, chi sono i fonte C?:I



Microchip non ai piccoli, quello no.
Fonte C è quella che ti dà diritto a richiedere il cites giallo per quell'esemplare.

Per esempio io ho esemplari denunciati di possesso nel'95 e niente fonte per quelli, per i figli nati in cattività posso chiedere la fonte F, per i figli di questi la fonte C!
Comunque la cosa migliore è andare con la propria documentazione all'ufficio cites competente per noi, magari tra qualche giorno che digeriscono il papiro pure loro.

Quello che non capisco è questo pezzo:

In caso di mancato riconoscimento di tutti i requisiti previsti dall’art. 54 del Reg. (CE) 865/06, gli esemplari nati non potranno beneficiare delle deroghe di cui all’art. 7 del Reg. (CE) 338/97 e dovranno essere considerati come esemplari selvatici o discendenti di prima generazione. In tal caso, il detentore non potrà utilizzare gli esemplari nati per alcuna attività commerciale (compresi gli scambi, le permute e le locazioni) e non potrà movimentare, alienare o cedere a qualsiasi titolo i medesimi all’interno dell’Unione Europea in assenza delle autorizzazioni richieste ai sensi dell’art. 9.2 del Reg. (CE) 338/97. "

Vuol dire che non si potranno più cedere oppure che si potranno cedere ma... con qualche ma?
Ad ogni buon conto sono sempre più convinta che la cosa migliore da farsi sia seguire l'iter e provare a richiedere i cites facendo gli opportuni passaggi.
A me ci vorranno anni, ma almeno nel frattempo inizio a far riconoscere il gruppo riproduttore, i fonte F e tutto il resto.

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Messaggioda peppetortuga » mer lug 02, 2008 4:57 pm

secondo mè con queste leggi non controllano nulla incrementano il mercato nero...
...abbiamo sempre processi burocratici macchinosi e contorti (come sta a dimostrare che siamo confusi e niente altro)...
...ITALIA BELLA

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Messaggioda mithril » mer lug 02, 2008 4:58 pm

La parte in rosso sembra proprio abbia a che fare con la protesta del TCI degli arresti domiciliari... alla faccia di chi non lo credeva vero! }:)

Barbara, ma allora come si marcano i baby?
Oppure si devono tenere finchè non diventano subadulti?

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Messaggioda Mc Gyver » mer lug 02, 2008 5:00 pm

Citazione:
Messaggio inserito da barbarabe66
[A me ci vorranno anni, ma almeno nel frattempo inizio a far riconoscere il gruppo riproduttore, i fonte F e tutto il resto.



Io ,invece sto facendo una azione di marketign presso i ristoranti cinesi di Firenze.[:37]

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Messaggioda Carmen » mer lug 02, 2008 5:17 pm

Veramente io non leggo niente che parli di fonte F o fonte C.
Dice solo che i riproduttori potranno ottenere un documento dopo essere stati marcati.
I figli di questi potranno quindi essere alienati ( venduti o ceduti gratuitamente )

Se non si richiede il documento i piccoli non te li riconoscono come nati in cattività, quindi non ti fanno nemmeno i documenti di nascita presumo, e li considerano alla stessa stregua delle selvatiche senza documenti.

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Messaggioda Carmen » mer lug 02, 2008 5:23 pm

Mi correggo, parla di fonte C, ma dice chiaramente che dei riproduttori ne deve esere accertata l'origine legale.
Non la nascita in cattività.

Cosa è l'origine legale?
Ho avuto una disputa con la mia forestale che riteneva non valido il documento di possesso del '95, ma da Roma mi hanno confermato che anche il certificato di denuncia di possesso è prova dell'origine legale.

Quindi, da quanto ho capito, la fonte C è possibile richiederla per tutti i riproduttori legalmente denunciati.

Confermate?

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Messaggioda Valentina » mer lug 02, 2008 5:30 pm

Se è realmente così significa anticipare soldi per il marcaggio (ipoteticamente microchip almeno per gli adulti), lettore di microchip, foto identificative ecc. Sempre che io non abbia capito male, quindi tantovale chiedere i CITES, visto che si spende lo si fa per un motivo valido... Sempre che i CITES li stiano rilasciando.

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Messaggioda Valentina » mer lug 02, 2008 5:32 pm

L'origine legale è (credo) il modo in cui l'hai avuta es. ricevuta in regalo, acquistata, trovata.

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Messaggioda Carmen » mer lug 02, 2008 5:39 pm

Alla forestale di Cagliari mi dicevano che l'origine legale era solo lo scontrino che ne comprovava l'acquisto...ma ovviamente, anche avendola comprata prima della legge chi aveva lo scontrino? presumo che nelle bancarelle dove si trovavano, nemmeno te lo davano lo scontrino.

Comunque l'Ing. Mereu, da Roma, mi scrisse che per origine legale si intendeva proprio il documento che comprovava l'avvenuta denuncia di possesso dal '92 al '95.

Vale: io ho capito che il marcaggio e il seguente documento che ti rilasciano è proprio il CITES.
In pratica ti obbligano a marcare tutti gli animali, e a chiedere il CITES, altrimenti non ti concedono più nemmeno le denunce di nascita e ti considerano selvatiche tutte le future nate.

Se veramente ti danno il CITES per tutti i riproduttori denunciati è un grande vantaggio: poi puoi chiedere il cites per tutte le piccole e venderle tranquillamente.


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