Messaggioda paolotarta » sab mar 29, 2008 1:36 am
La denuncia di nascita è obbligatoria e deve essere fatta entro 10 gg. comunicata via FAX o R/R o a mano. L'ufficio cites rilascia un doc. dove viene riportato il n° di esemplari denunciati, la specie ed il numero di protocollo. Questo documento è importantissimo sia per le cessioni che per gli spostamenti degli esemplari.
Per quanto riguarda le cessioni gratuite la situazione è molto controversa e dipende da come viene interpretata la legge dai vari uffici CITES ( a Verona non rilasciano alcun N° di protocollo nemmeno andando di persona ).
Leggendo la "Circolare CITES N° 18/2003", la cessione gratuita di esemplari nati in cattività potrebbe essere intesa come una cosa fatta fra due persone senza nemmeno inviare copia alla forestale!!!! Di questo se ne è parlato molto, e i vari uffici CITES hanno CONSIGLIATO VIVAMENTE ( = OBBLIGO) di inviarne copia anche a loro.
Ecco 2 stralci della circolare 18/2003:
"
Gli esemplari vivi detenuti, non utilizzati per attività commerciali, per i quali la certificazione prevista dall'art. 8, comma 3, del Reg. (CE) 338/97 non è richiesta, per essere spostati all'interno del territorio comunitario non devono ottenere alcuna autorizzazione preventiva, dovendo il detentore, in tal caso, dimostrare solo la prova dell'origine legale dei medesimi. Se gli esemplari sono nati in cattività, la denuncia di nascita effettuata dal detentore in conformità dell'art. 8bis della Legge 150/92, può essere ritenuta prova sufficiente dell'origine legale dell'esemplare
"
"
Si vogliono, infine, fornire maggiori chiarimenti nei riguardi dell'alienazione, termine utilizzato dal Reg. (CE) 338/97 per identificare le cessioni a titolo oneroso. E' necessario, a tale riguardo, ribadire che la perdita di possesso per donazione o, più in generale, senza beneficio economico del donante, non rientra tra le fattispecie regolamentate dal Reg. (CE) 338/97. E', tuttavia, richiesta, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del suddetto regolamento, la prova dell'origine legale degli esemplari ceduti, in quanto è sotteso nel caso di cessione lo spostamento dei medesimi. Senza tale prova, la cessione è sanzionabile ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. R della Legge 150/92.
"
Il N° di protocollo rilasciato a fronte di una denuncia di nascita non c'entra nulla con il "CITES GIALLO" è un documento preventivo per poi richiedere i Cites Gialli.
In breve: i cites gialli sono documenti rilasciati per poter vendere l'animale, è obbligatorio possedere il Registro B, ogni CITES GIALLO costa 15 Euro e deve essere munito di foto dell'esemplare; và rinnovato annualmente sempre al costo di 15 Euro con nuova foto fino all'età di 5 anni dell' esemplare. Dopo di che all'esemplare deve essere applicato ilmicrochip.
Ad ogni esemplare viene assegnato un codice tipo "carta d'identità".
Dimenticavo, la richiesta del CITES giallo implica anche un controllo diretto, in casa, degli agenti CITES.
Ciao
Paolo