Legislazione Italiana / legislazione Francese

Avatar utente
Sandra
Messaggi: 1817
Iscritto il: dom feb 11, 2007 9:39 am
Località: Toscana

Messaggioda Sandra » ven feb 01, 2008 12:19 am

Magari, noi, furbetti, per non far fare confusione ai cittadini :D, invece che tutte F ( ché forse una un po' ciecata come me l'1 e il 2 se li perde), abbiamo pensato che mettendo lettere diverse si facilita la pronta comprensione della situazione 8). Sai come siamo bravi a semplificare le cose, no?
Mi scusi Maurizio, ma in questo momento più che mai la mia " Italianità " mi provoca il voltastomaco.
Aspetto lumi circa la " Sottile Differenza "
Giusto per far conversazione, perché poi, alla fine, la sostanza credo che l'abbiamo capita tutti.
F sono le tartarughe abilitate a riprodurre tartarughe da cessione C (forse).
F sono tutte le tartarughe nate in cattività, in possesso di denuncia di nascita priva di corredo fotografico (o microchip).
C saranno quelle tartarughe fermamente e testardamente riprodotte dai proprietari delle prime, i quali, impavidi, dopo aver combattuto draghi e streghe, feriti, stremati, ma non domi.....scusate, ma la fine ancora non l'ho scritta :I

Avatar utente
simon@
Messaggi: 11361
Iscritto il: dom ago 21, 2005 3:59 am

Messaggioda simon@ » ven feb 01, 2008 5:39 am

Citazione:
Messaggio inserito da sancar48

Magari, noi, furbetti, per non far fare confusione ai cittadini :D, invece che tutte F ( ché forse una un po' ciecata come me l'1 e il 2 se li perde), abbiamo pensato che mettendo lettere diverse si facilita la pronta comprensione della situazione 8). Sai come siamo bravi a semplificare le cose, no?
Mi scusi Maurizio, ma in questo momento più che mai la mia " Italianità " mi provoca il voltastomaco.
Aspetto lumi circa la " Sottile Differenza "
Giusto per far conversazione, perché poi, alla fine, la sostanza credo che l'abbiamo capita tutti.
F sono le tartarughe abilitate a riprodurre tartarughe da cessione C (forse).
F sono tutte le tartarughe nate in cattività, in possesso di denuncia di nascita priva di corredo fotografico (o microchip).
C saranno quelle tartarughe fermamente e testardamente riprodotte dai proprietari delle prime, i quali, impavidi, dopo aver combattuto draghi e streghe, feriti, stremati, ma non domi.....scusate, ma la fine ancora non l'ho scritta :I


Mi ripeto:
AMO questa donna:D:X

Avatar utente
yuri
Messaggi: 1703
Iscritto il: mer nov 08, 2006 3:12 pm
Località: Italia-Abruzzo-Texas

Messaggioda yuri » ven feb 01, 2008 10:05 am

riporto quello che è scritto sul mio registro di detenzione:
4) Fonte - Indicare la sigla relativa all'origine dell'esemplare:

W = Esemplari prelevati dall'ambiente naturale -

R = esemplari aventi origine da un'operazione di allevamento (ranching)

D = animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo III del Regolamento (Ce) 939/97 della Commissione, nonché loro parti

A = piante dell'allegato A riprodotte artificialmente

C = animali dell'allegato A allevati in cattività per fini commerciali e animali dell'allegato B allevati in cattività nei modi previsti dal capo III del Regolamento (Ce) 939/97 della Commissione, nonché loro parti

F = animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo III del Regolamento (Ce) 939/97 della Commissione, nonché loro parti

I = esemplari confiscati o sequestrati (indicare solo in combinazione con altro codice)

O = esemplari pre-convenzione (indicare solo in combinazione con altro codice)

U = origine sconosciuta

Adesso sta a voi vedere cosa dice il capo III del Regolamento (Ce) 939/97,a me gia fa male la testa;)

n/a11

Messaggioda n/a11 » ven feb 01, 2008 10:40 am

Ok

F non li puoi cedere

C sì...

Ma ripeto, cosa deve avere C che F non ha ?!

Avatar utente
yuri
Messaggi: 1703
Iscritto il: mer nov 08, 2006 3:12 pm
Località: Italia-Abruzzo-Texas

Messaggioda yuri » ven feb 01, 2008 11:05 am

non capisco perchè la consultazione online della gazzetta ufficiale deve essere a pagamento,perchè la legge non ammette la povertà?tra l'altro è un sito dalla consultazione pesante e per nulla scorrevole e come per italia.it ci avranno speso qualche milione di nostri euri}:)

Frenchy
Messaggi: 107
Iscritto il: mar mar 13, 2007 11:12 am

Messaggioda Frenchy » ven feb 01, 2008 11:59 am

Citazione:
Messaggio inserito da yuri

riporto quello che è scritto sul mio registro di detenzione:
4) Fonte - Indicare la sigla relativa all'origine dell'esemplare:

W = Esemplari prelevati dall'ambiente naturale -

R = esemplari aventi origine da un'operazione di allevamento (ranching)

D = animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo III del Regolamento (Ce) 939/97 della Commissione, nonché loro parti

A = piante dell'allegato A riprodotte artificialmente

C = animali dell'allegato A allevati in cattività per fini commerciali e animali dell'allegato B allevati in cattività nei modi previsti dal capo III del Regolamento (Ce) 939/97 della Commissione, nonché loro parti

F = animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo III del Regolamento (Ce) 939/97 della Commissione, nonché loro parti

I = esemplari confiscati o sequestrati (indicare solo in combinazione con altro codice)

O = esemplari pre-convenzione (indicare solo in combinazione con altro codice)

U = origine sconosciuta

Adesso sta a voi vedere cosa dice il capo III del Regolamento (Ce) 939/97,a me gia fa male la testa;)



D, A, C, I, R, W, O, F1, F2, ... What a mess !!!

Avatar utente
Adele BS
Messaggi: 3975
Iscritto il: dom set 03, 2006 9:10 am
Località: Lombardia
Contatta:

Messaggioda Adele BS » ven feb 01, 2008 1:28 pm

Citazione:
Messaggio inserito da Massimo L.

Ok

F non li puoi cedere

C sì...

Ma ripeto, cosa deve avere C che F non ha ?!


Da quanto sono riuscita a capire, in tutto questo guazzabuglio, C deve avere dei genitori F ... mentre F deve essere nato/a in cattività da genitori a suo tempo denunciati prima del 1995.

Avatar utente
tartamau
Messaggi: 1232
Iscritto il: gio set 15, 2005 7:25 pm
Località: Toscana
Contatta:

Messaggioda tartamau » ven feb 01, 2008 5:45 pm

Citazione:
Messaggio inserito da Adele BS

Citazione:
Messaggio inserito da Massimo L.

Ok

F non li puoi cedere

C sì...

Ma ripeto, cosa deve avere C che F non ha ?!


Da quanto sono riuscita a capire, in tutto questo guazzabuglio, C deve avere dei genitori F ... mentre F deve essere nato/a in cattività da genitori a suo tempo denunciati prima del 1995.


Il regolamento CE definisce un esemplare nato in cattività, un discendente diretto di animali regolarmente detenuti, nel nostro caso quelli di prima denuncia ('92 - '95). Questo perché, al contrario di quanto considerato prima, le denunce non sono considerate origine certa (qui si apre un altro discorso che oramai ha poco senso fare) ma danno bensì unicamente titolo al possesso dell'animale.
E' bene notare che se anche solo uno dei genitori è di prima denuncia, mentre l'altro è in possesso di Cites (il Cites è unicamente quello rilasciato dal corpo forestale dello stato!!), i figli sono da considerarsi NATI in cattività. Questi animali hanno diritto ad un certificato che ne attesti la nascita in cattività, ed esso si indica con la lettera F. L'animale non può essere alienato.
Da animali di cui c'è l'attestazione della nascita in cattività (fonte F), la prole che ne deriva si definisce RIPRODOTTA in cattività e per regolamento a questo punto può andare in deroga ad esso in alcuni punti fondamentali ed essere commerciata. Essa sarà riconosciuta con un documento in fonte C, e quindi sarà alienabile (il discorso commerciale viene di conseguenza, ma nessuno vieta il regalo che è comunque un'alienazione). Deve essere chiaro che il regolamento vigente non parla in alcun modo di regalo, e che codeste procedure sono volte a certificare un animale di origine certa (teniamo conto che vi è alla base un regolamento, pertanto tutte le considerazioni che si possono fare sono aria fritta). Tutto questo in quanto la protezione è volta non verso gli animali che alleviamo, ma bensì verso i pochi presenti in natura.

Riassumendo, la prima generazione (F1: invito Massimo a leggere bene il regolamento e non solo un articolo) avrà un certificato che ne attesta la nascita in cattività: fonte F;
la seconda generazione (F2) avrà un certificato che ne attesta l'origine di animali riprodotti in cattività (fonte C), cioè prodotti da animali nati in cattività. Da qui il termine di ri-prodotti e la sottile differenza con nati (in quanto TUTTI sono di fatto nati in cattività), che di fatto è abissale nelle sue conseguenze pratiche.

Mi scuso se solo adesso ho chiarito la sottile differenza che sta alla base dei due termini, ma il lavoro non mi lascia molto tempo da dedicare al dolce far niente.....

Frenchy
Messaggi: 107
Iscritto il: mar mar 13, 2007 11:12 am

Messaggioda Frenchy » ven feb 01, 2008 6:12 pm

Io non parlo bene italiano e io non capisco la vostra legislazione. Le Testudo sp erano importate e/o vendute legalmente in Francia negli anni 50 a 70. 90% delle tartarughe francese sono oggi generazione 3, 4, 5 e forse 6 e dovrebbe essere lo stesso in Italia. Non capisco perche parlate solo di generazione 1 e 2. Le tartarughe generazioni 3 a 6 sono assimilate alla generazione 2 ?

Avatar utente
tartamau
Messaggi: 1232
Iscritto il: gio set 15, 2005 7:25 pm
Località: Toscana
Contatta:

Messaggioda tartamau » ven feb 01, 2008 6:33 pm

Citazione:
Messaggio inserito da Frenchy

Io non parlo bene italiano e io non capisco la vostra legislazione. Le Testudo sp erano importate e/o vendute legalmente in Francia negli anni 50 a 70. 90% delle tartarughe francese sono oggi generazione 3, 4, 5 e forse 6 e dovrebbe essere lo stesso in Italia. Non capisco perche parlate solo di generazione 1 e 2. Le tartarughe generazioni 3 a 6 sono assimilate alla generazione 2 ?



E' verissimo quanto dici e probabilmente nei giardini dei monasteri e dei castelli e ville patrizie ci sono esemplari di ennesima generazione. Teniamo conto che in molte zone, vedi la Sardegna, le marginate libere discendono da animali introdotti e riprodotti a scopi culinari (per essere mangiate intendo).
Tuttavia la normativa prevede che alla data della sua entrata in vigore, 1979 per l'Italia (convenzione di Berna), nessun animale acquisito lo è stato in rispetto della legge. Vi è stata una sanatoria nella quale chi possedeva tartarughe le ha denunciate. Il problema è che tutto parte da quel punto. Nessuno può provare che era in possesso di quegli specifici animali prima del 1979, anche perchè chiunque li poteva acquistare o raccogliere tranquillamente fino al 1991 ed oltre.
Quindi, vista la biologia di questi animali, è solo da quando si sono fatte le prime denunce di nascita in cattività che si attesta la F1. Di conseguenza la F2 si è avuta non prima dei primi anni 2000.
Questo vale però in tutto il territorio della comunità europea. Quello che cambia sono solo le interpretazioni date alla norma dagli stati membri.

n/a11

Messaggioda n/a11 » ven feb 01, 2008 6:47 pm

Quindi i figli della mia coppia di Hermanni nata da esemplari denunciati nel 95, sono Fonte C?
Se è così è come avevo capito, da alcuni post di Agostino si capiva che la nuova normantiva non lo permette perché non c'è la certificazione fotografica dei riproduttori.

Avatar utente
tartamau
Messaggi: 1232
Iscritto il: gio set 15, 2005 7:25 pm
Località: Toscana
Contatta:

Messaggioda tartamau » ven feb 01, 2008 6:50 pm

Citazione:
Messaggio inserito da Massimo L.

Quindi i figli della mia coppia di Hermanni nata da esemplari denunciati nel 95, sono Fonte C?
Se è così è come avevo capito, da alcuni post di Agostino si capiva che la nuova normantiva non lo permette perché non c'è la certificazione fotografica dei riproduttori.



In teoria si. In pratica devi richiedere prima la fonte F dei riproduttori, quindi in un secondo momento la fonte C dei figli.
A quel punto sei in regola al 100%

n/a11

Messaggioda n/a11 » ven feb 01, 2008 6:52 pm

Citazione:
Messaggio inserito da tartamau
invito Massimo a leggere bene il regolamento e non solo un articolo


Maurizio, il regolamento l'avevo letto e riletto tutto ma la spiegazione fonte C non è nel testo di legge, l'ho trovata nelle note della modulistica a pag.52 ...
Avete presente quei contratti con mille noticine in carattari microscopici?!

Istruzioni e spiegazioni
1. Indicare nome e indirizzo completi del richiedente il certificato, ad esclusione
dei rappresentanti.
2. Da compilare nel formulario di domanda solo per gli esemplari vivi delle
specie dell'allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti
artificialmente.
4. La descrizione dev'essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei
codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 [recante
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla
protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro
commercio].
5/6. Indicare la quantità o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui
all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.
7. Indicare il numero dell'appendice CITES (I, II o III) in cui la specie era iscritta
alla data della domanda.
8. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui
la specie era iscritta alla data della domanda.
9. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:
W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
R Esemplari aventi origine da un'operazione di allevamento (ranching)
D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali e
piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei
modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché
parti o prodotti da essi derivati
A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e
piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal
capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da
esse derivati
C Animali dell'allegato A allevati in cattività per fini non commerciali e
animali degli allegati B e C allevati in cattività nei modi previsti dal
capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da
essi derivati
F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per
l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché
parti o prodotti da essi derivati
I Esemplari confiscati o sequestrati (1)
O Esemplari pre-convenzione (1)
U Origine sconosciuta (deve essere motivata)
10-12. Il paese d'origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati
dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati
riprodotti artificialmente.
13-15. Lo Stato membro di importazione è, ove è applicabile, lo Stato membro che
ha rilasciato la licenza di importazione per gli esemplari in questione.
16. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere
di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.
18. Fornire il maggior numero di informazi

Avatar utente
Sandra
Messaggi: 1817
Iscritto il: dom feb 11, 2007 9:39 am
Località: Toscana

Messaggioda Sandra » ven feb 01, 2008 11:00 pm

Maurizio. Rimane il fatto che qualunque tartaruga nata in cattività, ma priva di documentazione fotografica( o microchip ?) propria e dei due genitori è F e nient'altro che F, fosse anche di miliardesima generazione.
Noto che anche il nostro amico Frenchy è un po' stravolto. Vuoi vedere che non siamo gli unici europei che non hanno fatto i compiti?

Frenchy
Messaggi: 107
Iscritto il: mar mar 13, 2007 11:12 am

Messaggioda Frenchy » sab feb 02, 2008 3:32 pm

Citazione:
Messaggio inserito da tartamauTuttavia la normativa prevede che alla data della sua entrata in vigore, 1979 per l'Italia (convenzione di Berna), nessun animale acquisito lo è stato in rispetto della legge. ...Nessuno può provare che era in possesso di quegli specifici animali prima del 1979, anche perchè chiunque li poteva acquistare o raccogliere tranquillamente fino al 1991 ed oltre.

In Francia le tartarughe vendute prima del 1979 erano vendute libremente e legalmente ma senza documenti dunque sono potenzialmente legali. Gli animali acquisti dopo il 1979 sono illegali (ma potenzialmente legalizabili se sono F2, F3, etc...).
Le personne che avevano delle Testudo sp acquiste prima degli anni 90 dovevano legalizarsi prima del 31.12.2005. Dovevano presentare vechie fotografie e/o parecchi testimognanze scritte da parenti o da vicini giurando della presenza delle tartarughe da molto tempo.
Molte personne hanno iniziato la loro legalizazione ma alcune autorità locali non hanno rispetato la legge e hanno sequestrati le tartarughe interrompendo brutalmente il movimento generale di legalizazione. Dopo questo clash lo stato e le associazioni hanno renduto le tartarughe sequestrate ma era troppo tardi e nessuno voleva piu fare legalizare le sue Testudo.
Oggi le associazioni vogliono l'amnistia dicendo che 95% delle testudo in cattività sono generazioni 3 a 6 ma le autorità dicono che molte tartarughe sono state catturate recentemente in natura (o importate illegalmente come le graeca del Marocco).


Torna a “Sezione normativa”

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 337 ospiti