nel caso di un ibrido di una specie non protetta x una specie protetta è necessaria la documentazione.
es. specie in allegato b x specie in libera vendita = allegato b
specie in allegato A x specie in allegato B= specie in allegato A
detto questo un negoziante della mia città era stato denunciato perchè vendeva delle trachemys scripta elegans senza documenti,il processo stava prendendo la direzione di condannare il negoziante perchè vendeva specie ad alto rischio di estinzione

,sono stato chiamato a testimoniare e ho dimostrato in sede di processo che a volte era difficile distinguere una Tse pura da una ibridata e che la Tse non rischiava affatto l'estinzione(forse il contrario)
Quindi il negoziante è stato assolto,ma naturalmente per errore del giudice perchè anche se quelle tartarughe fossero state ibridate il negoziante doveva venderle lo stesso con il cites(ma naturalmente questo non l'ho detto)
Adesso ne so poco di leggi, ma questo caso crea un precedente,quindi per il futuro gli ibridi non necessitano di cites,ma per confermare questo adesso ci vuole un esperto di diritto...