Messaggioda Agostino » ven gen 15, 2010 8:05 pm
Odio i post lunghi, ma in questo caso è indispensabile.
Ho girato il testo di LucaVE al segretario di FederFauna che risponde così :
Luca-VE dice che il DDL riguarda gli animali in Allegato1/a, quindi cani,gatti furetti e basta, niente tartarughe e rettili, ma ciò non è vero: il riferimento all’ Allegato1/a riguarda la parte relativa a: Art. 4. (Traffico illecito di animali da compagnia); Art. 5. (Introduzione illecita di animali da compagnia) unicamente perché fanno riferimento al regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 che norma gli scambi di quegli specifici animali.
Luca-VE riconosce però che “il Codice Penale invece e' vero che riguarda tutti gli animali” e, giudizio suo, dice: “e' giusto sia cosi” ed ancora: “non si puo travisare nulla e non rischiamo niente” ed ancora, sempre a suo giudizio: “Per fortuna vogliono togliere per crudeltà!!!! è una sciocchezza che ci portiamo dietro dalla modifica del codice, i risvolti pratici di quel sostantivo sapete quali sono e spero erano? che se per caso in una di quelle sciocche feste di paese dove si fa il gioco della pignatta con gli animali vivi, considerato che è purtroppo per molti è appunto un gioco, chi uccide a bastonate il coniglio di turno, non può essere perseguito perchè non c'è la crudeltà.”
Nulla di più falso!: già nell’originario codice del 1930, l’art. 727 c.p., che rientrava tra le “contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi”, recitava: “Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità…”, infatti, il requisito della crudeltà, già allora veniva considerato necessario perché “la crudeltà è di per sé caratterizzata dall’assenza di un motivo adeguato, cioè da un motivo abbietto e futile. Non vi può essere crudeltà necessaria”.
Per quanto riguarda la “non necessità”, invece, a differenza dell’incrudelimento, è possibile individuare più interpretazioni: se all’epoca si sosteneva che: “il lavoro è considerato inadatto quando è tale da cagionare all’animale sofferenze notevoli o da aggravare il suo stato patologico; se l’uso dell’animale non è tale da causare i predetti effetti, non può offendere il sentimento comune di pietà verso gli animali e non può dunque configurarsi come maltrattamento”, nel 2007, si è avuta addirittura una sentenza della Corte di Cassazione che ha sostenuto che: “costituisce incrudelimento senza necessità nei confronti di animali, suscettibile di dare luogo quanto meno al reato di cui all'articolo 727 Cp ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino giustificazione nell'insuperabile esigenza di tutela non altrimenti realizzabile di valori giuridicamente apprezzabili, ancorchè non limitati a quelli primari cui si riferisce l'articolo 54 Cp” (stato di necessità)…. che stabilisce la non punibilità di chi abbia: "commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo."
La sentenza in questione era riferita all’uso del collare elettrico sul cane, ma Luca-VE , dopo un precedente del genere, ritiene così remota la possibilità che qualcuno consideri “non necessario” detenere in cattività un animale esotico?
Ma torniamo all’affermazione di Luca-VE , che la “crudeltà!!!! è una sciocchezza che ci portiamo dietro dalla modifica del codice”. Il 22 novembre 1993, con la legge 473, l'articolo 727 e' modificato: parla si di Maltrattamento di animali, ma inizia sempre con: “Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità…”. Le “eccessive fatiche o torture”, diventano “comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche” , alla parola “etologiche” viene anteposta la parola “anche”, ma rimane necessario il requisito della “crudeltà” e della “non necessità” (incrudelisce verso animali senza necessità).
Il 15 gennaio 2003 la Camera approva il Disegno di Legge recante il “TITOLO XII BIS DEI DELITTI CONTRO GLI ANIMALI CAPO I - DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ DEGLI ANIMALI” proposta dalla Deputata DS Griffagnini e supportata mediaticamente dalle associazioni animaliste come “un nuovo codice penale per milioni di animali che garantirà giustizia e rispetto” o come “una svolta culturale”. In tale Ddl, l’ Art. 623 quater. (Maltrattamento di animali) recita: “ Chiunque, senza necessità, ovvero fuori dai casi previsti dalla legge, incrudelisce…”
Il 17 luglio 2003, si giunge alla formulazione finale e cambia il titolo che diviene: “Dei delitti contro il rispetto verso gli animali”, è necessario il requisito della “crudeltà” prima ancora di quello della “non necessità” e viene aggiunta la “necessità di gravi sofferenze” per rendere punibile la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.
Il 20 luglio 2004, viene promulgata la Legge n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004, che è la norma alla quale si fa riferimento nel Ddl.
Non centrano nulla nemmeno le “sciocche feste di paese dove si fa il gioco della pignatta con gli animali vivi”, di cui parla Luca-VE , ma il requisito della “crudeltà” ancor prima di quello della “non necessità” e il fatto che la detenzione incompatibile con la loro natura (art.727), deve essere “produttive di gravi sofferenze" per generare il “maltrattamento”, sono gli elementi che fanno si che il comportamento punito debba essere “doloso”, cioè che sia riscontrata la volontà di maltrattare l’animale o quanto meno, di essere a conoscenza delle conseguenze di quanto si sta facendo (dolo eventuale), fatto che si può facilmente dimostrare nel caso qualcuno prenda a bastonate un animale ma, fortunatamente, non associabile al fatto che qualcuno detenga in cattività un animale, lo esponga, lo venda, ecc…
Per quanto riguarda poi le sanzioni, il Ddl, all’ Art. 7. (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative), comma 3, dice: “…Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in un luogo che garantisca la tutela del loro benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia.” All’art.4, comma 7 dice: “ Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui al comma 5 del presente articolo, con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.”
Chiaro?: “pecuniarie previste dalla presente legge”, non dagli articoli 4 e 5 della presente legge…
Già il fatto che “Le entrate derivanti dalle sanzioni,… siano destinate alle associazioni” rende plausibile l’ipotesi che tali associazioni abbiano a priori un interesse, non solo ideologico, per far si che si sequestrino animali, poi il fatto che questi siano “ricoverati, a spese del responsabile della violazione” le garantisce ulteriormente.
Pensa che Massimo GARAVAGLIA, sempre della Lega Nord come la Martini, ha sostenuto che “il provvedimento introduce un meccanismo virtuoso di destinazione delle sanzioni pecuniarie.”
Ho omesso il commento finale perchè in qualche modo faceva un riferimento politico.