Signori, la Normativa.
Inviato: mer lug 02, 2008 3:43 pm
Il documento che sembra causare tante preoccupazioni - e qualche crisi di nervi - si chiama "Procedure per l’accertamento della NASCITA IN CATTIVITA’ e della RIPRODUZIONE ARTIFICIALE di esemplari di specie animali e vegetali incluse negli Allegati A e B del Regolamento (CE) 338/97 e smi e nonché del rilascio dei relativi certificati".
E' molto lungo, e naturalmente scritto con continui riferimenti a Leggi e Regolamenti già esistenti; questo lo rende di difficile comprensione per il pubblico.
Comunque ecco alcuni passaggi che forse potranno interessarvi; cominciamo dal paragrafo "SPECIE ANIMALI DI ALLEGATO A":
"Al ricevimento della denuncia di nascita di esemplari di specie incluse nell’Allegato A, prevista dall’art. 8 bis, par. 1, della Legge 150/92, il Servizio CITES competente provvede ad informare l’allevatore delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) 338/97 nei riguardi, in particolare, della possibilità di richiedere la prescritta certificazione, con la compilazione dell’Annesso 2.
A seguito di richiesta di rilascio del certificato ai sensi dell’art. 10 del Reg.(CE) 338/97 (per l’applicazione delle deroghe di cui all’art. 8, par. 3, lett. d), il Servizio CITES competente, solo dopo aver controllato l’esattezza e la completezza delle informazioni contenute nella scheda e delle prove documentali fornite dall’allevatore medesimo, comprendente la marcatura (ai sensi dell’art. 66 del Reg. CE 865/06) degli esemplari riproduttori e riprodotti, ed avere eseguito gli accertamenti ritenuti opportuni, provvede ad inviarla alla Segreteria della Commissione Scientifica CITES unitamente a copia di tutta la documentazione.
Nella scheda firmata dall’allevatore, sono riportate le informazioni necessarie alla conoscenza della conformità della nascita in cattività degli esemplari ai requisiti dell’art. 54 del Reg. (CE) 865/06, nonché i dati relativi agli esemplari riproduttori e riprodotti, e per quanto riguarda i riproduttori ogni utile informazione documentale relativa ai medesimi che ne attesti la legale origine/acquisizione."
(omissis)
"Qualora il detentore dell’esemplare vivo che non sia stato certificato ai senso dell’art. 8.3 del Reg CE 338/97 con fonte C desideri spostarlo all’interno del territorio comunitario, deve preventivamente richiedere il rilascio di un certificato ai sensi dell’art 9.2 del Reg. CE 338/97."
(omissis)
"In caso di mancato riconoscimento di tutti i requisiti previsti dall’art. 54 del Reg. (CE) 865/06, gli esemplari nati non potranno beneficiare delle deroghe di cui all’art. 7 del Reg. (CE) 338/97 e dovranno essere considerati come esemplari selvatici o discendenti di prima generazione. In tal caso, il detentore non potrà utilizzare gli esemplari nati per alcuna attività commerciale (compresi gli scambi, le permute e le locazioni) e non potrà movimentare, alienare o cedere a qualsiasi titolo i medesimi all’interno dell’Unione Europea in assenza delle autorizzazioni richieste ai sensi dell’art. 9.2 del Reg. (CE) 338/97. "
(omissis)
Ciao
E' molto lungo, e naturalmente scritto con continui riferimenti a Leggi e Regolamenti già esistenti; questo lo rende di difficile comprensione per il pubblico.
Comunque ecco alcuni passaggi che forse potranno interessarvi; cominciamo dal paragrafo "SPECIE ANIMALI DI ALLEGATO A":
"Al ricevimento della denuncia di nascita di esemplari di specie incluse nell’Allegato A, prevista dall’art. 8 bis, par. 1, della Legge 150/92, il Servizio CITES competente provvede ad informare l’allevatore delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) 338/97 nei riguardi, in particolare, della possibilità di richiedere la prescritta certificazione, con la compilazione dell’Annesso 2.
A seguito di richiesta di rilascio del certificato ai sensi dell’art. 10 del Reg.(CE) 338/97 (per l’applicazione delle deroghe di cui all’art. 8, par. 3, lett. d), il Servizio CITES competente, solo dopo aver controllato l’esattezza e la completezza delle informazioni contenute nella scheda e delle prove documentali fornite dall’allevatore medesimo, comprendente la marcatura (ai sensi dell’art. 66 del Reg. CE 865/06) degli esemplari riproduttori e riprodotti, ed avere eseguito gli accertamenti ritenuti opportuni, provvede ad inviarla alla Segreteria della Commissione Scientifica CITES unitamente a copia di tutta la documentazione.
Nella scheda firmata dall’allevatore, sono riportate le informazioni necessarie alla conoscenza della conformità della nascita in cattività degli esemplari ai requisiti dell’art. 54 del Reg. (CE) 865/06, nonché i dati relativi agli esemplari riproduttori e riprodotti, e per quanto riguarda i riproduttori ogni utile informazione documentale relativa ai medesimi che ne attesti la legale origine/acquisizione."
(omissis)
"Qualora il detentore dell’esemplare vivo che non sia stato certificato ai senso dell’art. 8.3 del Reg CE 338/97 con fonte C desideri spostarlo all’interno del territorio comunitario, deve preventivamente richiedere il rilascio di un certificato ai sensi dell’art 9.2 del Reg. CE 338/97."
(omissis)
"In caso di mancato riconoscimento di tutti i requisiti previsti dall’art. 54 del Reg. (CE) 865/06, gli esemplari nati non potranno beneficiare delle deroghe di cui all’art. 7 del Reg. (CE) 338/97 e dovranno essere considerati come esemplari selvatici o discendenti di prima generazione. In tal caso, il detentore non potrà utilizzare gli esemplari nati per alcuna attività commerciale (compresi gli scambi, le permute e le locazioni) e non potrà movimentare, alienare o cedere a qualsiasi titolo i medesimi all’interno dell’Unione Europea in assenza delle autorizzazioni richieste ai sensi dell’art. 9.2 del Reg. (CE) 338/97. "
(omissis)
Ciao