Signori, la Normativa.

vinci
Messaggi: 125
Iscritto il: ven gen 05, 2007 12:13 am
Località: Campania

Messaggioda vinci » ven ago 08, 2008 2:19 pm

ma alla fine questo certificato per quale movimentazione servirebbe??
solo nel caso in cui si cambi casa?

Avatar utente
paolotarta
Messaggi: 61
Iscritto il: sab giu 04, 2005 4:45 pm
Località: Veneto

Messaggioda paolotarta » ven ago 08, 2008 2:53 pm

Boh!! Io ho fatto una cessione anche stamattina.
Ciao

Avatar utente
yuri
Messaggi: 1703
Iscritto il: mer nov 08, 2006 3:12 pm
Località: Italia-Abruzzo-Texas

Messaggioda yuri » ven ago 08, 2008 3:16 pm

Citazione:
Messaggio inserito da Adele BS

Citazione:
Messaggio inserito da yuri

quello riportato dalla lettera che ho ricevuto,non vedo come non può essere applicato per le testuggini,tranne per l'anello,ma viene detto che è un obbligo escusivo per gli uccelli



Dunque, vediamo se ho capito: si conferma il blocco delle cessioni, e questo ormai lo davo per scontato.
Mi ha interessato, in quello che hai postato prima, la parte relativa alla "movimentazione". Per spostare le tarte devo avere un apposito certificato. Basta la semplice comunicazione solo per andare dal vet, se cambio temporaneamente casa e se me le porto in vacanza. La domanda sorge spontanea: e per le mostre senza fini di lucro (solo esposizione quindi)?


per cambiare proprietario si deve richiedere il certificato,per lo spostamento momentaneo basta mandare una comunicazione usando l'apposito modulo.per le mostre però non so, non è specificato.
copio il pezzo:
Tale certificato non deve essere richiesto ove lo spostamento avvenga per motivi di accertamenti veterinati aventi carattere di urgenza oppure cambio di residenza temporaneo per motivi di lavoro, studio, motivi di salute e vacanza, e solo qualora di ciò avvenga fornita prova documentale e l'esemplare segua fisicamente il propietario. in tali casi sarà sufficiente inviare contestuale comunicazione(dichiarazione spostamento temporaneo o decesso - annesso 3) al servizio cites territoriale.....[]e dovrà conunque essere sempre fornita prova dell'origine legale dell'esemplare.

Avatar utente
Carmen
Messaggi: 6619
Iscritto il: mer mag 18, 2005 3:08 pm
Regione: Sardegna
Località: Sardegna

Messaggioda Carmen » sab ago 09, 2008 9:46 am

Beh Yuri, la comunicazione che hai ricevuto è frutto dell'interpretazione della tua forestale che ha applicato la normativa alle testuggini evidentemente, considerandole alla stessa stregua degli altri animali in allegato A.
Comunque non mi sembra, da quello che hai detto che parli esplicitamente di testudo, ma solo di animali in allegato A...genericamente....

Se ricordi nel 2003 uscì una normativa che riguardava gli animali in allegato A, ma per le testudo uscì una circolare apposita,
questo è uno stralcio che chiarisce la differente posizione del genere testudo, inoltre spiega bene che per "alienazione " non si intendono le cessioni gratuite!!!

Circolare CITES nr° 18/2003

I detentori di esemplari selvatici o per i quali la nascita in cattività non
è dimostrata, devono poter fornire la prova dell’origine legale dei
medesimi. A tale riguardo, si devono richiamare gli obblighi imposti dalla
Legge 150/92, quali l’effettuazione della denuncia di detenzione ai sensi
dell’art. 5 della stessa legge e la presentazione dell’autorizzazione
all’importazione ricevuta. Si deve, a tal fine, rammentare che la normativa
vigente prevede una differente disciplina per gli esemplari del genere
Testudo spp.. Per tali esemplari, infatti, non è richiesta la verifica della
regolarità dell’importazione a suo tempo avvenuta se la loro detenzione è
stata denunciata ai sensi del Decreto-Legge 23 dicembre 1995, nr. 546, che
ha fissato al 31 dicembre 1995 il termine di scadenza di presentazione di
tali denunce.



Si vogliono, infine, fornire maggiori chiarimenti nei riguardi
dell’alienazione, termine utilizzato dal Reg. (CE) 338/97 per identificare
le cessioni a titolo oneroso. E’ necessario, a tale riguardo, ribadire che
la perdita di possesso per donazione o, più in generale, senza beneficio
economico del donante, non rientra tra le fattispecie regolamentate dal Reg.
(CE) 338/97. E’, tuttavia, richiesta, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del
suddetto regolamento, la prova dell’origine legale degli esemplari ceduti,
in quanto è sotteso nel caso di cessione lo spostamento dei medesimi. Senza
tale prova, la cessione è sanzionabile ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett.
R della Legge 150/92.

Avatar utente
loana
Messaggi: 2129
Iscritto il: ven lug 15, 2005 8:22 pm

Messaggioda loana » sab ago 09, 2008 9:54 am

Le esposizioni rientrano negli spostamenti temporanei:quello che appare importante è che l'animale segua il proprietario.
Se voi venite due giorni a cesena e contestualmente prtecipate ad una esposizione e seguite l'animale nella sua temporanea movimentazione siete in regola.
Tra l'altro a questo proposito cade !a fagiolissimo" la richiesta che abbiamo fatto agli espositori: ovvero che ad ogni tavolo stiano animali intestati allo stessa persona che li ha prenotati.:)

Avatar utente
yuri
Messaggi: 1703
Iscritto il: mer nov 08, 2006 3:12 pm
Località: Italia-Abruzzo-Texas

Messaggioda yuri » sab ago 09, 2008 2:54 pm

Citazione:
Messaggio inserito da Carmen

Beh Yuri, la comunicazione che hai ricevuto è frutto dell'interpretazione della tua forestale che ha applicato la normativa alle testuggini evidentemente, considerandole alla stessa stregua degli altri animali in allegato A.
Comunque non mi sembra, da quello che hai detto che parli esplicitamente di testudo, ma solo di animali in allegato A...genericamente....


si ma non dimentichiamo che le testudo sono animali in allegato A e devono seguire tutte le norme dell'allegato A,sennò erano in B o C...
Citazione:
Messaggio inserito da Carmen

Se ricordi nel 2003 uscì una normativa che riguardava gli animali in allegato A, ma per le testudo uscì una circolare apposita,


ma le norme sono le stesse degli altri animali.l'unica differenza sta nel fatto che per le testudo c'è stata la sanatoria 92/95 e quindi per questi animali non devi dover dimostrare l'origine legale,naturalmente devi averli sanati
Citazione:
Messaggio inserito da Carmen

inoltre spiega bene che per "alienazione " non si intendono le cessioni gratuite!!!


certo ma la nuova normativa chiarisce che puoi alienare sono gli animali aventi i requisiti del art 8.3(quindi con cites).
per gli animali non aventi i requisiti devi richiedere il certificato di cessione,quindi per fare la gratuita ti devono autorizzare volta in volta.
approvo queste norme,sono contrario solo alla procedura quasi impossibile per ottenere il cites

Avatar utente
n/a15
Messaggi: 1477
Iscritto il: mer lug 06, 2005 12:19 am

Messaggioda n/a15 » sab ago 09, 2008 4:59 pm

avere una procedura che, di fatto, rende quasi difficilissimo ottenere i certificati è come non averla. anzi è deleteria per gli animali, per gli allevatori e per gli organi preposti al controllo. questo dovrebbe essere chiaro a tutti: anche a chi prima ha datola colpa del provvedimento alla nostra mostra per poi avallarlo come buono e giusto

Avatar utente
solo-beppe
Messaggi: 41
Iscritto il: sab mag 03, 2008 7:19 am
Località: Piemonte

Messaggioda solo-beppe » sab ago 09, 2008 11:08 pm

Questa normativa è talmente assurda che risulta difficile da credere, quindi finche non ci daranno questa mazzata sulla testa con la nuova circolare si spera sempre che siano solo della voci infondate.

Avatar utente
marco1
Messaggi: 252
Iscritto il: gio ott 19, 2006 8:55 am

Messaggioda marco1 » dom ago 10, 2008 2:38 am

Scusate,ma se come dite voi non c'è l'obbligo di mandare copia di cessione alla forestale,mi dite dov'è il problema?;)
l'unico problema è per le baby registrate quest'anno...

Avatar utente
StefyeRob
Messaggi: 354
Iscritto il: ven gen 11, 2008 1:17 pm
Località: Umbria

Messaggioda StefyeRob » dom ago 10, 2008 11:18 am

Scusate ma l'eventuale marcaggio fotografico, và fatto a tutte le piccole indistintamente o solo a quelle per le quali poi si vorrà chiedere il cites per la vendita?Mi rifaccio ad un intervento di PBI , il quale manifestava le difficoltà nel fotografare le piccole gli anni successivi e per chi soprattutto ne ha molte .Per chi ne ha molte e non solo,subentra anche il discorso economico per fare tutti gli anni due foto a colori per esemplare....ecco perchè come detto da me in precedenza , erà molto più semplice ed economico , allegare ad ogni dichiarazione di nascita un file con tutte le foto, da trasferire nella nostra posizione presso di loro, cavolo!

Avatar utente
PBI
Messaggi: 1101
Iscritto il: mer mag 25, 2005 2:07 pm

Messaggioda PBI » dom ago 10, 2008 11:29 am

Citazione:
Messaggio inserito da StefyeRob

Scusate ma l'eventuale marcaggio fotografico, và fatto a tutte le piccole indistintamente o solo a quelle per le quali poi si vorrà chiedere il cites per la vendita?Mi rifaccio ad un intervento di PBI , il quale manifestava le difficoltà nel fotografare le piccole gli anni successivi e per chi soprattutto ne ha molte .Per chi ne ha molte e non solo,subentra anche il discorso economico per fare tutti gli anni due foto a colori per esemplare....ecco perchè come detto da me in precedenza , erà molto più semplice ed economico , allegare ad ogni dichiarazione di nascita un file con tutte le foto, da trasferire nella nostra posizione presso di loro, cavolo!



Io credo che è bene aspettare notizie ufficiali in quanto attualmente, quello che potrebbe andar bene per Perugia può non esserlo per Milano, Roma, Napoli ecc... ( città prese a caso ).

Poi, con documenti ufficiali in mano, il Tarta Club potrà dare indicazioni precise, prendere posizioni in merito ed eventualmente controllare se ogni ufficio cites interpreterà le nuove disposizioni nella stessa maniera.

Avatar utente
simon@
Messaggi: 11361
Iscritto il: dom ago 21, 2005 3:59 am

Messaggioda simon@ » dom ago 10, 2008 11:31 am

Comunque, chi ne ha tante ne fotograferà tante e spenderà per tante, ma ne vendderà tante e si rifarà delle spese ....e non solo.;)

Avatar utente
yuri
Messaggi: 1703
Iscritto il: mer nov 08, 2006 3:12 pm
Località: Italia-Abruzzo-Texas

Messaggioda yuri » dom ago 10, 2008 11:32 am

Citazione:
Messaggio inserito da marcol

Scusate,ma se come dite voi non c'è l'obbligo di mandare copia di cessione alla forestale,mi dite dov'è il problema?;)
l'unico problema è per le baby registrate quest'anno...


l'obbligo di protocollare la cessione non c'è,ma hai l'obbligo di dichiarare lo spostamento della tartaruga,cosa che va fatta prima del reale spostamento,quindi in pratica protocollando la cessione equivale a dichiarare lo spostamento che ai fatto.quasi tutti i cites accettano che il doc sia depositato anche tempo dopo l'avvenuta cessione,qualche cites vuole che sia fatto preventivamente o immediatamente la cessione.
succo del discorso se a settembre porti un tot di cessioni fatte diciamo a maggio 2008,vista la nuova circolare è da vedere se possono o vogliono accettartele...

Avatar utente
StefyeRob
Messaggi: 354
Iscritto il: ven gen 11, 2008 1:17 pm
Località: Umbria

Messaggioda StefyeRob » dom ago 10, 2008 11:52 am

PBI : non sò quante ne hai ,però le nascite le hai protocollate con l'aggiunta di quelle due righe da parte della forestale,un'altra cosa la denuncia di nascita può essere sempre fatta inviando il tutto via fax?

Avatar utente
Carmen
Messaggi: 6619
Iscritto il: mer mag 18, 2005 3:08 pm
Regione: Sardegna
Località: Sardegna

Messaggioda Carmen » dom ago 10, 2008 1:15 pm

Yuri, io le ho lette tutte le varie leggi e normative e sono sicurissima di aver letto che per le le testudo nate in cattività, e solo per le testudo e solo se nate in cattività, non valgono le norme dettate per gli animali in allegato A....cioè vale sempre una normativa a parte...

Ora non ho tempo per andare a cercare, ma se veramente la legge le considera a parte, allora tutte le norme scritte per gli animali in allegato A, valgono solo per le wild, e non per le piccole nate in cattività.

Forse la mia forestale fà riferimento proprio a questo cavillo.


Torna a “Sezione normativa”

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti