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Messaggio inserito da Ivan23
Ti ringrazio sei stato illuminante.... io ormai dormivo col terrore che il signore della forestale potesse spuntare da un momento all'altro, controllavo anche sotto il letto prima di andare a dormire, ma se mi dici che bisogna aspettare la stesura, mi affretto ad adottarne una cosi, dovei rientrare ancora nella vecchia normativa.
Grazie mille
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Messaggio inserito da Ivan23
no no il luogo è idoneo, e che ho il terrore che arrivi questo signore e che dica "no secondo me il luogo non è idoneo" e mi porti via la mia amata tarta...... cioè non sarebbe proprio il massimo direi.
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Messaggio inserito da paolotarta
Non capisco cosa significhi "non accettano le cessioni gratuite", finchè non sarà resa ufficiale la nuova normativa, rimane valida la vecchia, in questo caso loro non dovevano accettare nulla, ma solo prendere atto dello spostamento di un animale.
Poi, possono bloccare un qualcosa (cessioni gratuite) che non è nemmeno di loro competenza????? ovvero lo è solo in parte e solo per ciò che riguarda l'origine legale dell'oggetto, che potrebbe essere un animale, una pianta o una zanna d'elefante.
La definizione di CITES è questa:
"La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, denominata in sigla C.I.T.E.S."
e sottolineo "commercio" la cessione gratuita non è commercio.
Questo concetto viene ribadito anche nella circolare CITES N° 18/2003 vedi:
"
Si vogliono, infine, fornire maggiori chiarimenti nei riguardi
dell’alienazione, termine utilizzato dal Reg. (CE) 338/97 per identificare
le cessioni a titolo oneroso. E’ necessario, a tale riguardo, ribadire che
la perdita di possesso per donazione o, più in generale, senza beneficio
economico del donante, non rientra tra le fattispecie regolamentate dal Reg.(CE) 338/97.
E’, tuttavia, richiesta, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del
suddetto regolamento, la prova dell’origine legale degli esemplari ceduti,
in quanto è sotteso nel caso di cessione lo spostamento dei medesimi. Senza
tale prova, la cessione è sanzionabile ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett.
R della Legge 150/92.
"
Questo significa che il fatto di avvisare la forestale delle cessioni gratuite non è nemmeno abbligatorio, in quanto basta dare al ricevente i doc. che attestino l'origine legale. Se noi lo facevamo era solo per garantire noi stessi e colui che riceveva il regalo, ma non esiste normativa in merito.
Per aggirare questo ostacolo sembra che sulla nuova normativa si stiano arrampicando sugli specchi, inventandosi un sacco di cavilli, fino a non riconoscere più le tarte denunciate nel '92 - '95 come legali, ma come wild.
Anche questo contraddice la circolare Cites n° 10/2003 che riporta:
"
Si deve, a tal fine, rammentare che la normativa
vigente prevede una differente disciplina per gli esemplari del genere
Testudo spp.. Per tali esemplari, infatti, non è richiesta la verifica della
regolarità dell’importazione a suo tempo avvenuta se la loro detenzione è
stata denunciata ai sensi del Decreto-Legge 23 dicembre 1995, nr. 546, che
ha fissato al 31 dicembre 1995 il termine di scadenza di presentazione di
tali denunce.
"
e poi ci sarebbero ancora tante osservazioni da fare ma prima si deve verificare la stesura definitiva di questa normativa.
Citazione:
Messaggio inserito da Carmen
Ma la parola commercio non vuol dire regalare qualcosa!!!
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