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Messaggio inserito da Carmen
Sicura sicura no.....
ma se ci pensi bene, devi marchiare in qualche modo l'esemplare col CITES giallo, le foto si fanno fino al quinto anno solo perchè non si può mettere il microchip, poi si mette quello, altrimenti che senso ha ???
Carmen, ti confermo che ad oggi non esistono disposizioni certe, purtroppo si brancola nel buio, e non c'è ancora nulla di sicuro....
io ero rimasto fermo a una Circolare del Corpo Forestale che risale all'anno scorso (gennaio 2006)in cui si dice: "non appena perverranno le relative risposte dagli altri Paesi Membri in merito all'obbligo di marcatura con micrpchip per le testuggini" però chi lo sa se poi sono arrivate...
Niente, sta di fatto che anche secondo me no michrochip, no vendita legale, visto che comunque in qualche modo la tarta va pur marcata ed oltre al microchip di altri metodi (riconosciuti dalle Autorità) oggi dubito ce ne siano in Italia...per quanto riguarda l'Estero invece la situazione è questa: vi riporto alcuni esempi di metodi alternativi di marcatura usati negli Stati Membri UE.
Nei casi il metodo di marcatura raccomandato dal Regolamento UE (anelli chiusi per uccelli e microchip per tutti gli altri vertebrati vivi) non possa essere applicato in condizioni di sicurezza per l’esemplare, gli Stati Membri UE possono riconoscere metodi di marcatura alternativi per i vertebrati vivi di Allegato A. Alcuni Stati Membri hanno sviluppato linee guida (ad esempio l’Italia) che specificano quale metodo di marcatura può essere usato per quali specie ed esemplari e alcuni Stati Membri hanno sviluppato una specifica legislazione nazionale (ad esempio Austria, Germania) riguardo alla marcatura di animali vivi e i metodi approvati da utilizzare. In alcuni casi, queste linee guida e legislazioni vanno oltre le richieste dei Regolamenti UE. Comunque, un metodo di marcatura alternativo approvato in uno Stato Membro UE dovrebbe essere riconosciuto dalla Autorità di gestione di un altro Stato Membro UE (Art. 38.1 del Reg. 1808/2002)
Foto identificazione come metodo di marcatura alternativo in Germania
Nell’ambito della propria legislazione nazionale per la conservazione delle specie (Bundesartenschutzverordnung), La Germania ha sviluppato uno speciale regolamento sulla marcatura (‘Kennzeichnungsverordnung’) che fornisce disposizioni sulla richiesta di marcatura di vertebrati vivi. Questo regolamento è entrato in vigore nel gennaio 2001 e richiede che tutti i vertebrati vivi inclusi nel ‘Bundesartenschutzverordnung’ come ‘particolarmente protetti’ devono essere marcati in modo univoco, anche se l’esemplare non è usato a scopo commerciale ed è solo tenuto privatamente. Inoltre, il regolamento fornisce altri dettagli, ad esempio le dimensioni degli anelli da utilizzare per specie di uccelli differenti. Nei casi in cui l’applicazione in condizioni di sicurezza per l’esemplare non è possibile con i metodi di marcatura raccomandati, per ragioni di benessere dell’animale, le autorità possono esentare temporaneamente l’esemplare dalle disposizioni di marcatura (ad esempio testuggini che pesano meno di 500 grammi). In altri casi, metodi alternativi possono essere accettati dalle autorità. Questi includono le tecniche di foto identificazione. Tali metodi non invasivi sono stati sviluppati per un certo numero di specie di rettili, ad esempio per Geochelone radiata, Testudo hermanni, Testudo marginata, (per maggiori informazioni visitare
www.dght.de).
Obbligo di marcatura per testuggini nel Regno Unito
Nel Regno Unito i neonati di testuggine sotto i 100 mm di lunghezza del piastrone sono considerati troppo piccoli per essere marcati in sicurezza con un microchip. In questi casi l’Autorità di Gestione può rilasciare un certificato di Specifico per la Transazione per il possessore dell’esemplare (anziché un certificato Specifico per l’Esemplare) (vedi Licenze). Comunque, questi certificati divengono non validi se la testuggine non è marcata con microchip quando raggiunge i 100 mm di lunghezza, quando deve essere emesso un nuovo certificato che conterrà le informazioni del microchip. Se c’è evidenza (ad esempio una dichiarazione di un veterinario) che le caratteristiche fisiche dell’animale impediscono l’applicazione in sicurezza di qualsiasi metodo di marcatura, ciò sarà registrato sul certificato (per maggiori informazioni visitare
www.ukcites.gov.uk).