3 copia si o no???

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giada
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3 copia si o no???

Messaggioda giada » ven set 16, 2005 10:03 am

Scusate ma nn ho ancora capito se quando cedo una baby devo mandare la terza copia alla mia forestale o no???
Vorrei sapere cosa BISOGNA FARE,ciò che dice LA NORMATIVA(SE MAGARI QUALCUNO MI CITA ANCHE IL NUMERO DELLA NORMATIVA sarò felicissima)e non ciò che E' MEGLIO FARE!!!
Grazie e spero di nn essere stata ripetitiva!!!!
Giada

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Alfabravo
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Messaggioda Alfabravo » ven set 16, 2005 10:50 am

Giada, ti allego anche tutta la circolare in maniera tale che puoi leggertela.
la terza copia và inviata a mezzo raccomandata A/R al Servizio CITES della tua provincia.

Circolare n°18/2003

OGGETTO: CITES. Chiarimenti sulle disposizioni normative ed amministrative relative al controllo del commercio delle specie animali e vegetali incluse negli Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97.

Pervengono al Servizio CITES Centrale della Divisione II^ di questa Direzione Generale, sempre più spesso, notizie contraddittorie sull'esatta interpretazione delle norme relative alla detenzione, allo spostamento e al commercio di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali tutelate dal Regolamento (CE) 338/97, e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione della Convenzione di Washington - CITES. In alcuni casi, tali interpretazioni derivano anche dalle informazioni assunte da cittadini, allevatori od operatori commerciali presso gli uffici del Corpo Forestale dello Stato, probabilmente non sempre coerenti con le disposizioni legislative e amministrative.

Non vi è dubbio che le recenti modifiche ed integrazioni apportate alle procedure di accertamento delle nascite in cattività e delle riproduzioni artificiali, concordate con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e con la Commissione Scientifica CITES, hanno determinato, per i progressivi cambiamenti concettuali, alcune difficoltà nella gestione delle istruttorie che pervengono agli uffici del Servizio Certificazione CITES.
Resta, tuttavia, la necessità che le disposizioni in materia di commercio e tutela delle specie incluse negli Allegati del Regolamento (CE) 338/97, siano condivise e seguite da tutto il personale preposto allo svolgimento delle relative attività di certificazione e controllo.

Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno richiamare alcune disposizioni che sono alla base della normativa nazionale e comunitaria in materia diprotezione delle specie di Flora e Fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, di cui alla Legge 150/92 e al Regolamento (CE) 338/97.

E' noto che le fattispecie regolamentate dalla disciplina comunitaria sono le seguenti:

- le introduzioni, le esportazioni e le riesportazioni nella o dalla Comunità (artt. 4 e 5 - Reg. (CE) 338/97);
- le attività commerciali, quali l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso 'a scopo di lucro e l'alienazione (intendendo, in tale definizione, anche la locazione, la permuta e lo scambio, in quanto attività assimilabili all'uso commerciale), nonché la detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di alienazione (art. 8 - Reg. (CE) 338/97);
- lo spostamento degli esemplari vivi (art. 9 - Reg. (CE) 338/97).

La Legge 150 /92, con le modifiche ed integrazioni apportate dalla Legge 59/93, dalla Legge 426/98, nonché dal Decreto leg.vo 275/2001, oltre ad indicare le sanzioni per le violazioni alle disposizioni comunitarie riguardanti le fattispecie sopra richiamate, prevede specifici obblighi, quali:
- la denuncia di detenzione, di morte, di variazione del luogo di custodia, degli esemplari selvatici appartenenti a specie incluse nell'Allegato A del Reg. (CE) 338/97 (artt. 5 e 5bis - Legge 150/92);
- la denuncia delle nascite in cattività degli esemplari appartenenti a specie incluse negli Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97 (art. 8bis - Legge 150/92);
- l'iscrizione al registro di detenzione delle specie animali e vegetali incluse negli Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97, istituito con il Decreto 8 gennaio 2002 del Ministro dell'Ambiente (art. 5 - Legge 150/92).

Non si è ritenuto di dover richiamare in tale sede, tra gli obblighi imposti dalla Legge 150/92, quelli relativi agli animali pericolosi per la salute e la pubblica incolumità, in quanto non afferenti alla materia CITES.

Da quanto sopra richiamato, possono essere facilmente individuabili gli obblighi derivanti dalla detenzione, dal commercio e dallo spostamento nel territorio dell'Unione Europea di un esemplare appartenente ad una specie inclusa nell'Allegato A del Reg. (CE) 338/97. Tuttavia, stante la modifica apportata recentemente al documento allegato alla Circolare CITES nr. 38/2002 sulle procedure per l'accertamento delle nascite in cattività e delle riproduzioni artificiali, è necessario, invece, soffermarsi sul disposto degli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) 338/97, precisando che le precedenti indicazioni fornite nel merito dell'obbligo della denuncia di detenzione, di morte e di variazione del luogo di custodia, dell'iscrizione al registro di detenzione, delle introduzioni, esportazioni e riesportazioni nella o dalla Comunità Europea degli esemplari in questione, restano inalterate.

Preso atto che le attività commerciali, richiamate dall'art. 8, comma 1, del Reg. (CE) 338/97, possono essere svolte solo in presenza del certificato comunitario previsto dal comma 3 dello stesso art. 8, lo spostamento all'interno del territorio comunitario di esemplari vivi appartenenti a specie incluse nell'Allegato A, per i quali è stata rilasciata una licenza di importazione o un certificato comunitario (indicante gli indirizzi autorizzati presso i quali devono essere custoditi i medesimi), è soggetto al preventivo rilascio di una autorizzazione ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, dello stesso regolamento. Per effetto delle deroghe previste dall'art. 7, comma 1, del Reg. (CE) 338/9, sono esclusi da tale autorizzazione gli esemplari vivi che risultano essere nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente (in conformità degli artt. 24 e 26 del Reg. (CE) 1808/200 1) e, pertanto, scortati da certificati rilasciati ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. d).

Gli esemplari vivi detenuti, non utilizzati per attività commerciali, per i quali la certificazione prevista dall'art. 8, comma 3, del Reg. (CE) 338/97 non è richiesta, per essere spostati all'interno del territorio comunitario non devono ottenere alcuna autorizzazione preventiva, dovendo il detentore, in tal caso, dimostrare solo la prova dell'origine legale dei medesimi. Se gli esemplari sono nati in cattività, la denuncia di nascita effettuata dal detentore in conformità dell'art. 8bis della Legge 150/92, può essere ritenuta prova sufficiente dell'origine legale dell'esemplare, sempre che non siano state rilevate irregolarità dal competente ufficio del Servizio Certificazione CITES, che, come è noto, ha la facoltà e non l'obbligo di effettuare le relative verifiche. E' ovvio che, in qualsiasi momento, il personale del Corpo Forestale dello Stato può effettuare verifiche per accertare l'effettiva nascita in cattività degli esemplari denunciati.

I detentori di esemplari selvatici o per i quali la nascita in cattività non è dimostrata, devono poter fornire la prova dell'origine legale dei medesimi. A tale riguardo, si devono richiamare gli obblighi imposti dalla Legge 150/92, quali l'effettuazione della denuncia di detenzione ai sensi dell'art. 5 della stessa legge e la presentazione dell'autorizzazione all'importazione ricevuta. Si deve, a tal fine, rammentare che la normativa vigente prevede una differente disciplina per gli esemplari del genere Testudo spp.. Per tali esemplari, infatti, non è richiesta la verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta se la loro detenzione è stata denunciata ai sensi del Decreto-Legge 23 dicembre 1995, nr. 546, che ha fissato al 31 dicembre 1995 il termine di scadenza di presentazione di tali denunce.

Si vogliono, infine, fornire maggiori chiarimenti nei riguardi dell'alienazione, termine utilizzato dal Reg. (CE) 338/97 per identificare le cessioni a titolo oneroso. E' necessario, a tale riguardo, ribadire che la perdita di possesso per donazione o, più in generale, senza beneficio economico del donante, non rientra tra le fattispecie regolamentate dal Reg. (CE) 338/97. E', tuttavia, richiesta, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del suddetto regolamento, la prova dell'origine legale degli esemplari ceduti, in quanto è sotteso nel caso di cessione lo spostamento dei medesimi. Senza tale prova, la cessione è sanzionabile ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. R della Legge 150/92.

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Messaggioda simon@ » ven set 16, 2005 12:19 pm

Non c'entra moltissimo con il topic, ma volevo dirvi:
alla mia forestale, quando denuncio una cessione, non vogliono la firma del ricevente, mentre ogni volta che ho ricevuto in cessione mi è stata chiesta la firma da chi me le ha cedute.
Possibile che ogni provincia faccia a modo suo?:(!
Inoltre , quì, se io ricevo una tarta non devo andare alla forestale della mia provincia a dichiarare che ce l'ho, mentre so che altri lo fanno(nel Lazio, credo)
Mah!!!:0
Simona

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Messaggioda Ivanooe » ven set 16, 2005 1:47 pm

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Messaggio inserito da simon@

Non c'entra moltissimo con il topic, ma volevo dirvi:
alla mia forestale, quando denuncio una cessione, non vogliono la firma del ricevente, mentre ogni volta che ho ricevuto in cessione mi è stata chiesta la firma da chi me le ha cedute.
Possibile che ogni provincia faccia a modo suo?:(!
Inoltre , quì, se io ricevo una tarta non devo andare alla forestale della mia provincia a dichiarare che ce l'ho, mentre so che altri lo fanno(nel Lazio, credo)
Mah!!!:0
Simona


Al CITES di padova mi han detto che tutte le tre copie van firmate da cedente e ricevente.
Sempre qui da me il CITES mi ha detto che non è indispensabile andare dalla forestale della provincia (che nel mio caso sarebbe a mestre) perchè comunque loro non fanno che passare la comunicazione al Padova.

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giada
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Messaggioda giada » sab set 17, 2005 10:58 am

Ti ringrazio Alfabravo per avermi riportato l'intera norma,però è del 2003 e io l'altra'anno ho letto su una mailing list di tarte una mail di Agostino in cui diceva che non bisognava più spedire la terza copia alla Forestale.
Pertanto c'é qualcuno o magari LO STESSO AGOSTINO,che può riportarmi l'ultima norma?
Evidentemente almeno nel 2004 sarà stata aggiornata!ma sento persone che continuano a mandare la terza copia alla forestale!!!
Altrimenti chi posso chiamare?E'meglio che chiami direttamente Roma?Perché sembra proprio che ogni ufficio Cites abbia delle regole diverse!!!MAH!!!
Saluti a tutti
Giada

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Messaggioda marchiocad » sab set 17, 2005 11:10 am

La cosa migliore e rapida da fare......telefonare alla Forestale. Ognuna fa in modo diverso. E' impossibile e eerato dare una modalità standard sul come fare. Almeno da quello che si sente è così!

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Messaggioda simon@ » ven ago 25, 2006 10:43 pm

Rispolvero il post per chiarezza:
la cessione di una tarta va denunciata alla forestale di zona, o andando personalmente, o spedendo copia della cessione completamente compilata(io consiglio con raccomandata a ricevuta di ritorno).
Poi: una copia la terremo noi(con la ricevuta della racc.alla forestale) e l'altra la daremo/ spediremo al ricevente.

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Messaggioda Agostino » sab ago 26, 2006 6:53 am

Mi fa piacere che si è sollevato nuovamente il problema!
Ora vedo di spiegare :
L'ing. Ugo Mereo, ex direttore della CITES (allora Div II, mentre ora è la Div.VII), mi ha detto a voce(più di una volta), che non era obbligatorio inviare alla forestale la famosa terza copia del documento di Donazione gratuita, nonostante la mia forestale di Forlì continuava ad esigerla.
Ora da poco più di un'anno, il dirigente a Roma è stato sostituito dal Dott. De Laurentis e qualche mese fà telefonicamente parlando con un responsabile della sezione investigazioni mi ha detto che invece è obbligatorio inviare la comunicazione all'ufficio CITES competente.
Dirò di più : alcuni giorni fà il comandante della stazione di Forlì, Dott. Naccarato mi ha detto che tutti i documenti da me consegnati per le adozioni che ha eseguito il TCI, sono tutti sbagliati in quanto sono fotocopie e non vi è la firma originaria !!!! Ovviamente ho aperto una discussione in quanto ritengo che se si devono fare tre firme sui tre documenti, non sono più copie ma tre documenti diversi; ora il problema però è il solito, e cioè che ogni ufficio CITES interpreta a modo suo il regolamento, qindi il consiglio per evitare spiacevoli conseguenze è sempre quello di sentire sempre la propria forestale in quanto poi è conveniente sempre mantenere un buon rapporto con loro; almeno fin quando a Roma non si decidono di aprire ufficialmente un rapporto diretto verso le associazioni e rispondere a tutti i nostri quesiti per fare maggiore chiarezza.
Questa richiesta la faremo nuovamente durante le conferenze del 9 settembre al TARTARUGHE BEACH.

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Messaggioda vale » sab ago 26, 2006 9:38 am

scusate ma voi come documenti di nascita/cessione/morte usate quelli che ci sono nella pagina iniziale del tartaclub?

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Messaggioda simon@ » sab ago 26, 2006 9:47 am

Io la prima volta andai con quelli(io vado sempre personalmente), ma me li fecero ricompilare su dei modelli che avevano loro, dei quali ho fatto fotocopie, giustamente, ed ora uso sempre quelli loro.
Ogni Forestale Provinciale vuole un modello diverso, mi sa: l'Adriana che è di Arezzo, sempre in Toscana, mi ha fatto delle cessioni su modelli completamente diversi.

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vale
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Messaggioda vale » sab ago 26, 2006 10:33 am

ok grazie Simo.........ragazzi qualcuno della provincia di Rimini me ne manderebbe uno via fax....poi appena vado a denunciare la nascita glielo chiedo...

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PBI
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Messaggioda PBI » dom ago 27, 2006 8:58 am

Ora vi dico come funziona a Perugia:

Denuncia di nascita - non mi hanno accettato i modelli che il club ha messo on line facendomeli rifare su i loro. Io, circa un anno fà, ho lasciato in visione ai responsabili, tutti i nostri modelli chiedendo loro di controllare la regolarità. Ad oggi non hanno avuto modo di metterci le mani :(

Denuncia di morte - idem come sopra cioè moduli della forestale e non del club.

Cessione gratuita - per la cessione gratuita sono riuscito ad utilizzare i nostri moduli ( però mi hanno detto che sarebbe meglio utilizzare i loro ). Ho fatto l'originale firmato dal cedente e dal ricevente e poi ho fatto due fotocopie. La forestale mi ha accettato la fotocopia.

In più mi fanno compilare il modulo di spostamento a seguito di cessione gratuita.

In questo modulo di spostamento il cedente dichiara di spostare i soggetti all'indirizzo del destinatario. Cosa carina è che in questo modulo non viene chiesto il nome e cognome del destinatario ma solo l'indirizzo, oltre al fatto che queste informazioni già sono state scritte, in modo più completo, sul modulo di cessione.

:o) Alla faccia della semplificazione burocratica :D

Per quanto riguarda l'invio della documentazione, io in genere la porto personalmente all'ufficio cites, e mi faccio ridare una copia protocollata. Solo ultimamente, per ragioni di tempo, ho preferito inviare dei fax ( sia per le nascite sia per la cessione ). Di questi fax ho stampato la relativa ricevuta che dimostra il corretto invio del documento, poi quando avrò tempo, e se la forestale non mi comunica niente, andrò all'ufficio cites portando i documenti originali, e mi farò dare il relativo numero di protocollo.

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platysternon
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Messaggioda platysternon » dom ago 27, 2006 9:34 am

Citazione:
Messaggio inserito da simon@

Non c'entra moltissimo con il topic, ma volevo dirvi:
alla mia forestale, quando denuncio una cessione, non vogliono la firma del ricevente, mentre ogni volta che ho ricevuto in cessione mi è stata chiesta la firma da chi me le ha cedute.
Possibile che ogni provincia faccia a modo suo?:(!
Inoltre , quì, se io ricevo una tarta non devo andare alla forestale della mia provincia a dichiarare che ce l'ho, mentre so che altri lo fanno(nel Lazio, credo)
Mah!!!:0
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da me si fa così:si fanno due copie identiche coi dati miei e del ricevente più quelli delle tarte (della loro denuncia di nascita).firma del cedente e del ricevente.una copia resta al ricevente una resta a me e la porto alla forestale che fa una copia per sè e su entrambe mette il numero di protocollo col timbro e la firma della forestale.mi han detto che il ricevente non deve portare la sua denuncia di cessione in forestale perchè la porto già io e in più se lo facessero risulterebbero due registrazioni con differenti protocolli

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Tartarugaio
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Messaggioda Tartarugaio » dom ago 27, 2006 5:50 pm

ma qua a Padova e così fan altri amigos in zona che convogliano a Padova si fanno tre copie tutte firmate in originale una va a me una alla forestale una al ricevente della tarta.
alla forestale mando una classica raccomandata e mi tengo il bollettino di spedizione alcuni mandano fax.
non uso moduli particolari ma faccio riferimento ad un modello tratto dal sito e da un amigos tipo
il sottoscritto sign.... residente in via.......... a....... con documento n°...............
dichiara di cedere a titolo gratuito i seguenti esemplari:
nome scentifico:
nome comune:
numero esemplari:
nascita in comunità europea o in Italia a seconda dei casi anno:.......
denuncia di nascita in data:............... n° di protocollo...........
eventualmente scrivo :...i seuguenti numeri di protoccolo li ho tratti:........... (dalla cessio effetuatami in data dal sign di cui allego copia opppure dalla denuncia di nascita effetuta in data....... di cui allego copia)

data e luogo..................

Ricevente Dichiarante
le relative firme.


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